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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20383/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che fosse accertata la nullità della somministrazione di lavoro e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Banco di Sardegna (anziché delle cooperative che formalmente lo avevano assunto) con conseguenti pretese retributive e contributive. I giudici di merito avevano respinto le domande per decadenza richiamando l'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, ritenendo che il termine decadenziale fosse decorso dalla cessazione dell'appalto nel marzo 2013, essendo il ricorso introduttivo depositato nell'aprile 2014. Il ricorrente ha dedotto che non vi era stato alcun atto scritto di licenziamento o altro atto recettizio che potesse far decorrere la decadenza e che, pertanto, la disciplina di cui all'art. 32 non poteva essere applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, affermando il principio secondo cui l'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 non trova applicazione quando, nella fattispecie di richiesta di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro a carico di un soggetto diverso dal titolare del contratto, manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto. Poiché nei fatti non risultava alcun atto scritto o atto equivalente che potesse far decorrere il termine decadenziale, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d)

    in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il termine decadenziale previsto opera solo se esiste un atto scritto o un atto equipollente che renda operativo il termine di decadenza. In assenza di un provvedimento scritto o atto equivalente che neghi la titolarità del rapporto, la decadenza non decorre.

  • L. n. 604 del 1966, art. 6

    La norma sul rito e sui termini collegati all'impugnazione del licenziamento è stata richiamata come riferimento storico; la sua estensione tramite L. 183/2010 richiede un'interpretazione rigorosa e non estensiva quando limita i diritti di azione del lavoratore.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 28

    L'art. 27, che disciplina casi di somministrazione irregolare, è una norma eccezionale applicabile quando sia stato stipulato un contratto di somministrazione (anche se viziato). Non può essere invocata se non è mai esistito un contratto di somministrazione attivabile.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Riguarda l'onere della prova: la parte che eccepisce la decadenza deve indicare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione. La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio non fosse stato adempiuto dalla resistente in assenza di atto scritto.

  • Art. 2116 cod. civ.

    Richiamato in relazione a richieste risarcitorie per contribuzione omessa o irregolare; la Corte non ha deciso nel merito su queste pretese, avendo cassato la sentenza per la questione processuale sulla decadenza.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 47 e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Citate come limiti e parametri da considerare nell'interpretazione delle norme che incidono sul diritto di azione e sulla tutela giurisdizionale; orientano verso un'interpretazione rigorosa delle clausole di decadenza per evitare indebite compressioni dei diritti dei lavoratori.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 opera soltanto quando esiste un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che renda certo l'evento da cui decorre il termine; la sola cessazione di fatto del rapporto o la fine di un appalto non sono automaticamente idonee a far decorrere la decadenza.
  • Nei casi di presunta interposizione o di lavoro con prestazione effettiva verso un soggetto diverso dal datore formale, il giudice deve richiedere un'applicazione rigorosa delle norme decadenziali: ogni limitazione temporale del diritto di azione deve essere provata tramite atti o fatti tipizzati e riconoscibili.
  • L'onere di provare l'avvenuto fatto o atto che determina la decorrenza della decadenza incombe sulla parte che eccepisce la decadenza; in assenza di documentazione scritta il giudice non può presumere automaticamente l'operatività del termine decadenziale.
  • La disciplina riguardante la somministrazione irregolare (art. 27 d.lgs. 276/2003) si applica solo se è stato effettivamente stipulato un contratto di somministrazione, anche se viziato; non si può utilizzarla per trasformare fatti diversi in atti aventi efficacia decadenziale.
  • In situazioni analoghe è utile per il lavoratore conservare e produrre ogni comunicazione scritta ricevuta (anche eventuali lettere di cessazione, comunicazioni formali) e, per il datore, documentare e provare tempestivamente gli atti che possano far decorrere termini decadenziali.
  • Data la rilevanza costituzionale e convenzionale del diritto di azione, i giudici dovranno bilanciare l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti con la tutela effettiva dei diritti dei lavoratori, evitando interpretazioni estensive delle norme che limitano i rimedi giurisdizionali.

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