Cassazione Civile, Ordinanza n. 10511/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda principale di accertamento e tutela della comproprietà di un cortile pertinenziale comune a più abitazioni, accolta in primo e secondo grado, e da una domanda riconvenzionale di due acquirenti che chiedevano di accertare l'usucapione di una porzione della corte comune e del diritto di parcheggio su un'altra porzione. I convenuti soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione con sei motivi. Con il primo denunciavano nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, sostenendo che la Corte d'appello avesse illogicamente ritenuto irrilevante il mappale 22 nel rogito ma, al contempo, avesse affermato che il rogito superava il preliminare quanto alla consegna e al possesso della porzione contestata. Con il secondo, terzo, quarto e sesto motivo deducevano violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, contestando la ricostruzione della Corte d'appello sulla decorrenza del possesso: secondo i ricorrenti, il possesso dell'immobile e della corte sarebbe iniziato già dal preliminare o comunque prima del rogito, come emergerebbe da fatti non contestati, certificazioni anagrafiche e altre risultanze istruttorie; lamentavano inoltre il mancato esame e la mancata ammissione di prove dirette a dimostrare il possesso loro e dei danti causa. Con il quinto motivo contestavano la nullità della sentenza per contraddittorietà nella parte in cui aveva escluso l'usucapibilità del diritto di parcheggio, richiamando un orientamento giurisprudenziale ritenuto non conforme ad altri precedenti favorevoli. I resistenti eccepivano preliminarmente la nullità della procura al difensore in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, trattandosi di procura apposta a margine del ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la denunciata contraddizione, pur esistente, non incideva sulla decisione. Ha respinto congiuntamente il secondo, terzo, quarto e sesto motivo, affermando che la disponibilità del bene in forza del contratto preliminare non integra possesso utile per usucapire ma solo detenzione; fino al contratto definitivo permane il possesso del venditore. Inoltre ha rilevato che i ricorrenti non avevano specificamente censurato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il rogito non conteneva alcun riferimento, neppure generico, alla comproprietà della corte, sicché mancava il titolo idoneo a consentire l'accessione del possesso ex art. 1146 c.c. e a fondare il cumulo del possesso con quello dei danti causa. Ha infine respinto il quinto motivo, chiarendo che la nullità per motivazione contraddittoria ricorre solo in presenza di affermazioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la decisione, non quando si contesti il principio giuridico applicato. Condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene ribadito che il vizio di motivazione apparente o contraddittoria è deducibile come nullità della sentenza, ma solo se la contraddizione è tale da rendere la decisione incomprensibile; inoltre, il vizio ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto decisivo e non una mera critica della valutazione delle prove.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure in materia di prova e difesa, senza che la Corte vi attribuisca una specifica autonomia decisoria.
art. 2702 c.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione probatoria.
art. 2705 c.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione probatoria.
art. 2709 c.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione probatoria.
artt. 2712-2715 c.c.
Richiamati dai ricorrenti con riferimento alla contestazione e valutazione delle prove documentali e dei registri.
artt. 2720-2726 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in tema di prova e presunzioni.
artt. 2730-2735 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in tema di confessione e relative prove.
art. 2738 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo che si trattasse di apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti del vizio denunciato.
art. 239 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la mancata considerazione di fatti non contestati e delle prove.
art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle attività istruttorie e alle deduzioni processuali.
art. 1146 c.c.
La Corte afferma che il cumulo del possesso con quello del dante causa è possibile solo in presenza di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto di possesso; nella specie mancava un titolo che comprendesse la porzione contesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La disponibilità del bene conseguita in forza di un contratto preliminare non integra, di regola, possesso utile ai fini dell'usucapione, ma solo detenzione; il possesso rilevante decorre dal titolo traslativo definitivo, salvo diverso assetto giuridico risultante dal caso concreto.
- Il cumulo del possesso dell'acquirente con quello del dante causa ex art. 1146 c.c. presuppone che il titolo di acquisto sia astrattamente idoneo a ricomprendere il bene o il diritto di cui si invoca l'usucapione; in assenza di una specifica censura sulla qualificazione e interpretazione del titolo, la pretesa non può essere accolta.
- Il vizio di motivazione per contraddittorietà o incomprensibilità non coincide con la mera divergenza rispetto a un diverso orientamento giurisprudenziale o con una motivazione non condivisa: occorre una contraddizione interna insanabile che renda la decisione effettivamente incomprensibile.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulla valutazione delle prove e sul mancato esame di documenti sono inammissibili o infondate quando mirano, in realtà, a ottenere una nuova rivalutazione del merito o non individuano un fatto decisivo effettivamente trascurato.
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