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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23944/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio richiedeva alla contribuente il pagamento dell'imposta di registro, oltre bollo e altre entrate erariali, in relazione alla mancata registrazione di una sentenza civile che aveva condannato le controparti al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita. La contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità della pretesa fiscale. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, per mancanza dell'allegazione della sentenza e per omissione degli elementi necessari a comprendere criterio di tassazione, base imponibile e aliquota applicata. Con il secondo motivo sosteneva che, trattandosi di risarcimento per fatti astrattamente costituenti reato, avrebbe dovuto applicarsi il regime della registrazione a debito e non la tassazione proporzionale, ai sensi delle norme del d.P.R. n. 131/1986 richiamate. Con il terzo motivo deduceva l'illegittimità costituzionale della disciplina sull'imposta di registro per contrasto con i principi costituzionali e per l'asserito ostacolo all'esercizio della tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in una fattispecie semplice e riferita a una sentenza nota alla stessa ricorrente, l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato con il richiamo alla sentenza, alla sua data e agli estremi essenziali, essendo agevolmente individuabili la base imponibile e l'aliquota applicata; inoltre, l'eventuale contestazione sull'esatta quantificazione della somma dovuta attiene al merito della pretesa e non alla motivazione dell'atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non proposta nel ricorso introduttivo, relativa all'applicazione del regime di prenotazione a debito ex art. 59 d.P.R. n. 131/1986, e comunque non esaminata dalla CTR come domanda autonoma. Ha ritenuto infondata anche la censura di illegittimità costituzionale, richiamando l'interpretazione secondo cui la prenotazione a debito si applica alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti obiettivamente e astrattamente costituenti reato, anche se il giudice civile li accerti incidenter tantum. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di individuare con immediatezza l'atto tassato e di ricostruire senza incertezze la base imponibile e l'aliquota applicata; l'allegazione integrale della sentenza non è necessaria se l'atto è già conosciuto o agevolmente conoscibile dalla parte.
  • Quando la sentenza registrata è semplice e recante una condanna al pagamento di somme, l'ufficio può richiamare l'atto e la previsione tariffaria applicata senza dover svolgere una motivazione analitica ulteriore, perché la qualificazione fiscale è immediatamente desumibile dal contenuto del provvedimento.
  • La contestazione sull'esatta quantificazione dell'imposta, ove non investa la comprensibilità dell'avviso ma solo il merito della pretesa tributaria, non integra di per sé un vizio di motivazione dell'atto.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle dedotte nei gradi di merito; una diversa prospettazione della causa petendi o un'autonoma domanda non coltivata in primo grado è inammissibile.
  • La prenotazione a debito per le sentenze di condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato si applica anche quando il giudice civile accerti incidenter tantum fatti astrattamente integranti reato, senza necessità di un previo giudizio penale o della concreta pendenza di esso.
  • Ai fini del regime fiscale favorevole previsto per i danni da reato, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità dei fatti allegati a una fattispecie astrattamente penalmente rilevante, non la qualificazione della responsabilità in concreto dedotta nel giudizio civile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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