Cassazione Civile, Ordinanza n. 23944/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio richiedeva alla contribuente il pagamento dell'imposta di registro, oltre bollo e altre entrate erariali, in relazione alla mancata registrazione di una sentenza civile che aveva condannato le controparti al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita. La contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità della pretesa fiscale. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, per mancanza dell'allegazione della sentenza e per omissione degli elementi necessari a comprendere criterio di tassazione, base imponibile e aliquota applicata. Con il secondo motivo sosteneva che, trattandosi di risarcimento per fatti astrattamente costituenti reato, avrebbe dovuto applicarsi il regime della registrazione a debito e non la tassazione proporzionale, ai sensi delle norme del d.P.R. n. 131/1986 richiamate. Con il terzo motivo deduceva l'illegittimità costituzionale della disciplina sull'imposta di registro per contrasto con i principi costituzionali e per l'asserito ostacolo all'esercizio della tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in una fattispecie semplice e riferita a una sentenza nota alla stessa ricorrente, l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato con il richiamo alla sentenza, alla sua data e agli estremi essenziali, essendo agevolmente individuabili la base imponibile e l'aliquota applicata; inoltre, l'eventuale contestazione sull'esatta quantificazione della somma dovuta attiene al merito della pretesa e non alla motivazione dell'atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non proposta nel ricorso introduttivo, relativa all'applicazione del regime di prenotazione a debito ex art. 59 d.P.R. n. 131/1986, e comunque non esaminata dalla CTR come domanda autonoma. Ha ritenuto infondata anche la censura di illegittimità costituzionale, richiamando l'interpretazione secondo cui la prenotazione a debito si applica alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti obiettivamente e astrattamente costituenti reato, anche se il giudice civile li accerti incidenter tantum. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è soddisfatto se il contribuente può individuare l'atto tassato e comprendere, anche mediante semplice calcolo, base imponibile e aliquota applicata; nelle fattispecie semplici non è necessaria l'allegazione dell'atto.
art. 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata per la motivazione e liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; la Corte la legge in combinazione con l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
disciplina il presupposto impositivo degli atti giudiziari; la Corte richiama la sua legittimità e il coordinamento con la tariffa applicabile.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato sul piano della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro e della ripetizione nei confronti dei soggetti obbligati.
art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la prenotazione a debito per le sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato riguarda anche fatti astrattamente configurabili come reato, senza necessità di giudizio penale o di concreta pendenza del procedimento penale.
art. 60 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in relazione al recupero dell'imposta nei confronti dei soggetti condannati e alla disciplina della solidarietà.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
prevede l'aliquota del 3% per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme.
art. 27 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
menzionato dalla CTR e ritenuto non pertinente dalla Corte nel caso concreto.
richiamato per evidenziare che l'omessa pronuncia va dedotta con il corretto vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata quando la decisione di merito sia corretta nel dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di individuare con immediatezza l'atto tassato e di ricostruire senza incertezze la base imponibile e l'aliquota applicata; l'allegazione integrale della sentenza non è necessaria se l'atto è già conosciuto o agevolmente conoscibile dalla parte.
- Quando la sentenza registrata è semplice e recante una condanna al pagamento di somme, l'ufficio può richiamare l'atto e la previsione tariffaria applicata senza dover svolgere una motivazione analitica ulteriore, perché la qualificazione fiscale è immediatamente desumibile dal contenuto del provvedimento.
- La contestazione sull'esatta quantificazione dell'imposta, ove non investa la comprensibilità dell'avviso ma solo il merito della pretesa tributaria, non integra di per sé un vizio di motivazione dell'atto.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle dedotte nei gradi di merito; una diversa prospettazione della causa petendi o un'autonoma domanda non coltivata in primo grado è inammissibile.
- La prenotazione a debito per le sentenze di condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato si applica anche quando il giudice civile accerti incidenter tantum fatti astrattamente integranti reato, senza necessità di un previo giudizio penale o della concreta pendenza di esso.
- Ai fini del regime fiscale favorevole previsto per i danni da reato, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità dei fatti allegati a una fattispecie astrattamente penalmente rilevante, non la qualificazione della responsabilità in concreto dedotta nel giudizio civile.
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