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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38284/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare tra il 04/05/2021 e il 26/10/2021, disposta a seguito di ordinanza del GIP del Tribunale di Milano per i reati (provvisoriamente contestati) di partecipazione ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e di concorso nell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.). In primo grado il Tribunale lo ha assolto (05/05/2022) dall'associazione per delinquere per insussistenza del fatto e dal reato di traffico illecito di rifiuti per particolare tenuità; assoluzione confermata in appello (16/03/2023, irrevocabile 30/06/2023). La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 09/05/2025, aveva respinto la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse tenuto condotte gravemente colpose (in particolare due trasporti di rifiuti senza autorizzazione) sinergiche con l'intervento dell'autorità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Tiricu, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Motivo della cassazione: il giudice della riparazione non ha adeguatamente motivato la valutazione circa il coefficiente causale della presunta colpa grave e la sua rilevanza eziologica rispetto alla misura cautelare; ha confuso il piano della valutazione penale (accertamento di reato) con quello autonomo ex ante richiesto per la riparazione, traendo apoditticamente la colpa grave dalla sola natura dolosa delle contravvenzioni senza spiegare in che modo tali condotte abbiano effettivamente contribuito a determinare la misura restrittiva. Decisione pronunciata nonostante le conclusioni del Procuratore generale e dell'Avvocatura generale propendevano per il rigetto del ricorso. Spese decise in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione a delinquere, indicata quale imputazione provvisoria originaria; nella vicenda ha costituito uno dei capi in base ai quali era stata adottata la misura cautelare.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma che punisce il concorso nell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; costituiva l'altro capo di imputazione collegato alla misura cautelare originaria.

  • art. 256, comma 1, D. lgs. n. 152/2006

    Previsione che disciplina la contravvenzione relativa alla gestione illecita di rifiuti; la Corte territoriale ritenne che i fatti contestati al ricorrente integrassero tale fattispecie, commessa con dolo, e ne ha dato rilievo nella valutazione della colpa grave.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare se il richiedente abbia o meno concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave, che costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: non si tratta di stabilire se la condotta integri reato, ma se essa abbia, con dolo o colpa grave, causato o concorso a causare la falsa apparenza della sua configurabilità e dunque la misura cautelare.
  • Non è sufficiente richiamare la qualificazione penale delle condotte (o la natura dolosa di una contravvenzione) per escludere il diritto alla riparazione; è obbligatoria una motivazione che colleghi in modo specifico e logicamente coerente la condotta del richiedente all'intervento dell'autorità (coefficiente causale).
  • Se l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per la custodia cautelare è fondato sugli stessi elementi che erano a disposizione del giudice della cautela, il giudice della riparazione non può attribuire al richiedente efficacia causale dei suoi comportamenti rispetto alla misura; viceversa, quando emergono elementi probatori diversi o ulteriori, va valutata la sinergia causale di dolo o colpa grave.
  • Condotte occasionali o isolate (es. due trasporti non autorizzati) possono non integrare automaticamente colpa grave ostativa alla riparazione, soprattutto se sussistono elementi che ne attenuano la pericolosità (modestia dei profitti, limitata durata dei rapporti, assenza di danno ambientale, incensuratezza): il loro rilievo dipende da una motivazione puntuale e globale del quadro probatorio.
  • Frequentazioni ambigue o rapporti con soggetti con precedenti possono assumere rilevanza solo se adeguatamente motivate rispetto alla qualità e alla consapevolezza del rapporto; similmente, le dichiarazioni dell'indagato/imputato possono essere valutate nel giudizio di riparazione, ma richiedono analisi e giustificazione specifiche.
  • In caso di insufficiente motivazione sul nesso eziologico o di errore metodologico del giudice della riparazione, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; pertanto, nelle situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollevare puntualmente la mancanza di collegamento causale e l'assenza di motivazione adeguata.

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