Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15127/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente ritenuto dall'Ufficio amministratore occulto del gruppo societario "Beton", articolato in una società operativa e in varie società cartiere utilizzate, secondo l'impostazione dell'Amministrazione, per abbattere fittiziamente il reddito dell'operativa mediante fatturazioni e intermediazioni simulate o gonfiate. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia confermando l'annullamento dell'atto, ritenendo provato il disegno fraudolento e la figura di riferimento in capo a un terzo soggetto, ma non il legame tra quest'ultimo e il contribuente indicato come dominus occulto. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: il primo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR abbia escluso apoditticamente la prova del collegamento tra i soggetti nonostante vari elementi istruttori; il secondo deduce violazione dell'art. 2729 c.c., per omessa considerazione di elementi presuntivi che, secondo l'Ufficio, dimostravano il pieno coinvolgimento del contribuente nella gestione della cartiera. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione digitale del file notificato via PEC.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della paternità dell'atto, l'attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente, perché il giudice di merito aveva dato atto di plurimi elementi istruttori sul ruolo gestionale del soggetto interposto, ma aveva concluso per la mancata prova del legame con il contribuente senza spiegare il percorso logico seguito, lasciando la ricostruzione alle congetture. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    la censura attiene all'omesso corretto governo delle presunzioni semplici e alla valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della pretesa fiscale.

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53

    l'attestazione di conformità ex lege è stata ritenuta idonea a soddisfare, nel caso concreto, l'esigenza di sottoscrizione/paternità dell'atto notificato via PEC.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento sulla sottoscrizione e sul deposito del ricorso nativo digitale in modalità analogica.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se la decisione ignora o non valuta in modo comprensibile gli elementi probatori decisivi richiamati dalle parti.
  • In tema di accertamento tributario fondato su un quadro indiziario, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi istruttori rilevanti e spiegare perché li ritenga non decisivi o inattendibili; una conclusione apodittica sull'assenza di prova integra vizio di motivazione.
  • L'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore può, nel contesto del ricorso notificato e depositato in forma digitale/analogica, essere idonea a rendere certa la riferibilità dell'atto al suo autore, superando l'eccezione di difetto di sottoscrizione formale.
  • Se il ricorso introduttivo è validamente notificato, la successiva notificazione di un secondo ricorso identico o sovrapposto è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.