Cassazione Civile, Ordinanza n. 15127/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente ritenuto dall'Ufficio amministratore occulto del gruppo societario "Beton", articolato in una società operativa e in varie società cartiere utilizzate, secondo l'impostazione dell'Amministrazione, per abbattere fittiziamente il reddito dell'operativa mediante fatturazioni e intermediazioni simulate o gonfiate. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia confermando l'annullamento dell'atto, ritenendo provato il disegno fraudolento e la figura di riferimento in capo a un terzo soggetto, ma non il legame tra quest'ultimo e il contribuente indicato come dominus occulto. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: il primo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR abbia escluso apoditticamente la prova del collegamento tra i soggetti nonostante vari elementi istruttori; il secondo deduce violazione dell'art. 2729 c.c., per omessa considerazione di elementi presuntivi che, secondo l'Ufficio, dimostravano il pieno coinvolgimento del contribuente nella gestione della cartiera. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione digitale del file notificato via PEC.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della paternità dell'atto, l'attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente, perché il giudice di merito aveva dato atto di plurimi elementi istruttori sul ruolo gestionale del soggetto interposto, ma aveva concluso per la mancata prova del legame con il contribuente senza spiegare il percorso logico seguito, lasciando la ricostruzione alle congetture. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la censura attiene all'omesso corretto governo delle presunzioni semplici e alla valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento della pretesa fiscale.
l'attestazione di conformità ex lege è stata ritenuta idonea a soddisfare, nel caso concreto, l'esigenza di sottoscrizione/paternità dell'atto notificato via PEC.
richiamato indirettamente nel ragionamento sulla sottoscrizione e sul deposito del ricorso nativo digitale in modalità analogica.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se la decisione ignora o non valuta in modo comprensibile gli elementi probatori decisivi richiamati dalle parti.
- In tema di accertamento tributario fondato su un quadro indiziario, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi istruttori rilevanti e spiegare perché li ritenga non decisivi o inattendibili; una conclusione apodittica sull'assenza di prova integra vizio di motivazione.
- L'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore può, nel contesto del ricorso notificato e depositato in forma digitale/analogica, essere idonea a rendere certa la riferibilità dell'atto al suo autore, superando l'eccezione di difetto di sottoscrizione formale.
- Se il ricorso introduttivo è validamente notificato, la successiva notificazione di un secondo ricorso identico o sovrapposto è inammissibile per difetto di interesse.
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