Cassazione Civile, Ordinanza n. 28098/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un istituto di credito contro un precetto intimato sulla base di un assegno circolare del quale era stato indicato il rifiuto di pagamento. In primo grado l'opponente deduceva la nullità del precetto per difetto di conformità dell'attestazione sul titolo, per mancata documentazione del rifiuto di pagamento e per asserita conformità del rifiuto alla normativa antiriciclaggio. Il giudice di pace dichiarava cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo un primo dissequestro del titolo allegato come anteriore alla notificazione del precetto, l'assegno era stato poi sottoposto a sequestro penale, con conseguente impossibilità di circolazione. Il tribunale rigettava l'appello dell'opponente, ritenendo che il successivo sequestro avesse fatto venir meno l'interesse a una pronuncia sull'illegittimità del precetto e che la compensazione delle spese del primo grado non fosse stata specificamente censurata. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 100, 112, 115, 116 e 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse errato nel non considerare che l'appello aveva dato atto del dissequestro del titolo prima della notifica del precetto e della sua negoziabilità presso altro intermediario; 2) violazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 91 e 360 n. 5 c.p.c. e dell'art. 55 d.lgs. 159/2011, deducendo che, in presenza di successivo sequestro, i procedimenti esecutivi e le opposizioni avrebbero dovuto essere sospesi e che il giudice avrebbe dovuto regolare d'ufficio le spese secondo soccombenza virtuale; 3) violazione degli artt. 100, 112, 115 e 360 n. 5 c.p.c., assumendo che le parti avessero insistito nelle rispettive domande e che, quindi, non vi fosse spazio per dichiarare cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha osservato che le prime due censure non si confrontavano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sul successivo sequestro del titolo, e in parte introducevano una questione nuova, non prospettata nei gradi di merito, relativa all'applicabilità dell'art. 55 d.lgs. 159/2011. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla cessazione della materia del contendere, spiegando che il tribunale aveva comunque valorizzato il sopravvenuto difetto di interesse e che le spese erano state già regolate dal primo giudice con compensazione, senza specifica impugnazione del relativo capo, con conseguente giudicato interno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato ai fini dell'interesse ad agire e dell'interesse all'impugnazione; la Corte esclude che le censure colgano la ratio sul sopravvenuto difetto di interesse
invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ritiene le censure non pertinenti rispetto alla decisione impugnata
richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove, ma le doglianze sono reputate inammissibili o infondate
richiamato nei motivi in tema di valutazione probatoria, senza superare la ratio decidendi
invocato per vizio motivazionale; la Corte rileva che le censure non si confrontano con la ratio e, in parte, introducono questioni nuove
richiamato in relazione alla regolazione delle spese; la Corte afferma che nel caso concreto le spese erano state già regolate e il capo non era stato specificamente impugnato
art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011
la Corte ne esclude l'esame perché la questione della sua applicabilità non era stata posta nei gradi di merito, risultando nuova in cassazione
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura che attacca una motivazione diversa o irrilevante è inammissibile o comunque infondata.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove, non trattate nei precedenti gradi di merito, soprattutto quando si tratta di giudizio di legittimità a critica vincolata.
- La sopravvenuta perdita di interesse alla pronuncia di merito può essere correttamente valorizzata dal giudice di appello; una diversa qualificazione formale della decisione di primo grado non impedisce di verificare se, in sostanza, l'interesse alla decisione sia venuto meno.
- La regolazione delle spese del primo grado può essere contestata in appello solo con specifico motivo di impugnazione; in mancanza, il relativo capo passa in giudicato interno e non può essere riconsiderato d'ufficio dal giudice del gravame, salvo ipotesi di riforma della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito ha già provveduto sulle spese e il capo non è stato specificamente censurato, non è configurabile un omesso regolamento officioso delle stesse in sede di appello confermativo.
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