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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37051/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per ricettazione. Il difensore deduceva: (1) violazione di norme processuali e carenza di motivazione per presunta omissione di valutazione di documenti prodotti con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale (trasmessa via PEC), documenti ritenuti decisivi per la valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena; (2) errore di diritto e vizio di motivazione nella negazione della sospensione condizionale della pena, essendovi (secondo il ricorrente) un solo precedente penale di breve entità che non dovrebbe impedire la concessione del beneficio, specie considerata l'eta infra21enne al momento del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato in parte respinto e in parte accolto. Il primo motivo (omessa valutazione di documenti prodotti con la replica alle conclusioni del P.G.) è stato ritenuto infondato: in sede di trattazione scritta non è ammessa la produzione di documenti nuovi nella memoria di replica poiché ciò sottrarrebbe atti al contraddittorio e pregiudicherebbe il P.M.; pertanto tali documenti non dovevano essere valutati dal giudice di appello. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte di cassazione ha ravvisato una manifesta contraddittorietà nella motivazione della Corte d'appello circa la sussistenza di precedenti ostativi alla concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente ha prodotto il certificato del casellario che dimostra una sola precedente condanna di breve durata; tenuto conto dell'eta al momento del fatto e della non incompatibilità delle pene, la negazione della sospensione risultava illegittima. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale della pena e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tale punto; il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. b), lett. c), lett. e)

    Indicatori delle valutazioni di legittimità e motivazione richieste per i motivi di cassazione: il ricorso ha invocato violazioni per nullità procedurali (lett. c) e carenza di motivazione (lett. e) nonché errori di applicazione di norme penali (lett. b). La Corte ha esaminato tali doglianze differenziandone la fondatezza.

  • art. 23, comma 2 D.L. 149/2020

    Regola la trattazione scritta in appello: il P.M. deposita le conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza e la cancelleria invia agli altri difensori; questi possono presentare conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

  • art. 16, comma 4 D.L. 179/2012 (convertito legge 221/2012)

    Prevede la trasmissione telematica degli atti alla cancelleria e alle parti; è richiamato per la disciplina delle comunicazioni telematiche nel procedimento di trattazione scritta.

  • art. 24 D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione alle modalità telematiche di deposito delle conclusioni nel procedimento di appello a trattazione scritta.

  • Sez. U., sentenza Mannino (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005)

    Principio secondo cui l'acquisizione di documenti in appello richiede che sia assicurato il contraddittorio fra le parti; in mancanza, gli atti sono inutilizzabili ai fini della deliberazione (art. 526 co.1 c.p.p.). Questo principio è stato richiamato per escludere l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente nella memoria di replica.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Sanziona l'inutilizzabilità di atti assunti senza garantire il contraddittorio: richiamato per spiegare l'illegittimità di acquisire documenti nuovi nella fase di replica scritta.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della concessione del beneficio non fosse giustificata alla luce dei precedenti effettivi e dell'età dell'imputato.

Massime di principio

  • Nelle procedure d'appello a trattazione scritta la memoria di replica alle conclusioni del P.M. non può essere usata per introdurre nuovi documenti decisivi: la produzione di atti nuovi deve avvenire per tempo (di norma secondo i termini normativamente previsti, indicativamente almeno 15 giorni prima), per consentire il contraddittorio e la valutazione del P.M.
  • Documenti aggiunti tardivamente e sottratti al contraddittorio sono, di regola, inutilizzabili ai fini della deliberazione; per far valere documenti sopravvenuti è necessario chiederne l'acquisizione con congruo anticipo o chiedere l'apertura del dibattimento o ordine di rinnovazione probatoria.
  • Nella decisione sulla sospensione condizionale della pena il giudice deve motivare con chiarezza l'esistenza di precedenti ostativi: la mera affermazione generica di 'diversi precedenti' senza specificazione può causare annullamento parziale se il casellario dimostra il contrario.
  • Nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale si devono considerare la natura e la gravità dei precedenti, la pena complessivamente inflitta (cumulabilità) e le circostanze personali (es. età al fatto): precedenti isolati o di lieve entità non impediscono automaticamente il beneficio.
  • Se la corte inferiore omette o contraddice la valutazione di elementi documentali che incidono sulla recidiva o idoneità al beneficio, il rimedio è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame, non l'automatica riforma completa della condanna.
  • Per la difesa: in caso di provvedimento a trattazione scritta, depositare tempestivamente ogni documento probatorio rilevante (secondo i termini indicati dalla norma e dalla cancelleria) e, se necessario, segnalare esplicitamente la richiesta di acquisizione documentale al fine di preservare il contraddittorio.

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