Cassazione Penale, Sentenza n. 42655/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato Chen colpevole del reato di porto senza giustificato motivo di un manganello telescopico. Il ricorso articolava tre motivi: 1) carenza di motivazione in ordine all'assenza di un giustificato motivo per il porto, con la difesa che aveva subito dichiarato di averlo portato per difesa da rapine; 2) violazione di legge e vizio di attribuzione della responsabilità, sostenendo che l'arma era stata rinvenuta in un veicolo di proprietà di un connazionale che avrebbe potuto riporla lì; 3) mancata motivazione sull'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nonostante il Tribunale avesse rilevato la lieve entità e l'incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che le giustificazioni offerte fossero generiche e non immediatamente verificabili dagli operatori di polizia; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di merito rispetto alle risultanze (la posizione facilmente raggiungibile del manganello nello sportello anteriore sinistro consentiva un rapido utilizzo da parte del conducente). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale non ha esaminato né motivato la richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. Tuttavia la Corte, rilevando d'ufficio che è decorso il termine di prescrizione (consumazione 30/04/2016 e termine quinquennale), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2
Il "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti a offendere richiede che la ragione sia attuale e suscettibile di immediata verifica da parte degli operatori di polizia; dichiarazioni generiche non sono sufficienti
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3
Prevede la ridotta rilevanza per i fatti di lieve entità (circostanza attenuante) che il Tribunale aveva valorizzato; collegamento con la possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità
Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione va esaminata e motivata espressamente dal giudice quando sollecitata, ed è distinta ma correlata alla circostanza attenuante della lieve entità
codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Consente al giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; quando la prescrizione è maturata il giudicato deve essere annullato senza rinvio se non sono evidenti elementi per il proscioglimento nel merito
Massime di principio
- Le giustificazioni fornite per il porto di un oggetto atto a offendere devono essere concrete, attuali e immediatamente verificabili dagli operatori di polizia; affermazioni generiche ("per difesa") rischiano di essere ritenute insufficienti.
- La mera proprietà del veicolo da parte di terzi non esclude la responsabilità del conducente: la collocazione e l'accessibilità dell'oggetto (es. tasca dello sportello anteriore sinistro) possono consentire una presunzione di disponibilità e rapidità d'uso a carico del guidatore.
- La difesa deve espressamente chiedere e motivare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il giudice è tenuto a valutare e motivare tale richiesta: l'omissione può determinare la riforma della sentenza in Cassazione.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: se il reato è estinto per prescrizione la sentenza va annullata senza rinvio a meno che non emergano elementi che impongano un proscioglimento nel merito.
- Occorre distinguere tra la circostanza attenuante della lieve entità (che attenua la pena) e la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis (che esclude la punibilità); sono istituti correlati ma con diversa rilevanza giuridica e devono essere valutati separatamente e motivati.
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