Cassazione Civile, Ordinanza n. 27070/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta dalla società in amministrazione straordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di cinque pagamenti eseguiti, nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura, in favore della fornitrice: quattro mediante assegni bancari e uno mediante bonifico, per un totale di euro 627.944,47. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, revocando il solo pagamento via bonifico. In appello, invece, è stata dichiarata l’inefficacia di tutti i pagamenti, con condanna della fornitrice alla restituzione dell’intero importo. La ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 67, secondo comma, l. fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c.: 1) la Corte d’appello avrebbe desunto la scientia decoctionis da indizi non certi, in particolare dai ritardi di pagamento, senza prova della scadenza delle fatture; 2) avrebbe illegittimamente valorizzato un inesistente obbligo di monitoraggio della situazione della debitrice in capo alla fornitrice; 3) avrebbe attribuito rilievo a bilanci e relazioni non conoscibili al pubblico o non ancora disponibili al momento dei pagamenti; 4) avrebbe fatto indebito affidamento su notizie di stampa non univoche e, in parte, su articoli favorevoli, trascurando che esse non rendevano percepibile lo stato di crisi al creditore diligente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sull’accertamento della conoscenza dello stato d’insolvenza, osservando che la scientia decoctionis, in tema di revocatoria fallimentare, deve essere effettiva ma può essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La sentenza d’appello non si era fermata ai soli ritardi nei pagamenti, che anzi aveva considerato di per sé insufficienti, ma aveva valorizzato complessivamente le risultanze di bilancio, le relazioni periodiche e la diffusione di notizie di stampa sulla situazione del gruppo, oltre alle dimensioni e al settore di attività della fornitrice e ai rapporti tra le parti. La censura della ricorrente è stata ritenuta inammissibilmente diretta a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla forza degli indizi, operazione preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La revocatoria fallimentare richiede, per i pagamenti anteriori alla procedura, la prova della conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza da parte del terzo, prova che può essere raggiunta anche per presunzioni.
Consente il ricorso alle presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia fondato su indizi dotati di valore probatorio.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è oggi ristretto e non consente una rivalutazione del merito della prova indiziaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo deve essere effettiva e non meramente potenziale; non basta la mera conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza.
- La prova della conoscenza dell’insolvenza può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice deve selezionare gli indizi rilevanti e valutarli globalmente alla luce dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La forza probatoria di singoli elementi, come ritardi nei pagamenti, bilanci o notizie di stampa, va apprezzata nel loro insieme e in relazione alle concrete condizioni del terzo, senza fare riferimento a un creditore astratto.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio indiziario; è censurabile solo un vizio logico-giuridico della motivazione, non la mera diversa lettura dei fatti proposta dalla parte.
- La mancata valutazione di un singolo elemento indiziario non integra, di per sé, vizio decisivo se la motivazione complessiva resta coerente e logicamente sostenibile.
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