Cassazione Civile, Ordinanza n. 32951/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente abitativo)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'assegnazione di un alloggio già concesso in locazione da un ente dell'edilizia abitativa e dalla successiva domanda della conduttrice di ottenere il cambio dell'alloggio, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. In appello la corte territoriale ha escluso i presupposti di legge per la revoca, ma ha rigettato le ulteriori domande ritenendo non provati né i presupposti regolamentari per il cambio di alloggio né i danni lamentati. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto sei motivi: i primi due denunciavano la violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale in tema di cambio alloggio, sostenendo che il giudice d'appello avesse considerato solo l'ipotesi di patologie o menomazioni del nucleo familiare e non anche quella delle "altre gravi necessità o difficoltà"; inoltre lamentava l'omesso esame dell'insalubrità dell'alloggio. I motivi terzo, quarto e quinto contestavano, sotto il profilo degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio, sia in relazione al diritto al cambio di alloggio sia in relazione al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali. Il sesto motivo riguardava il rimborso delle spese di ritinteggiatura dell'immobile, prospettando una errata applicazione delle norme sulla manutenzione del bene locato e sulla disciplina dei vizi della cosa locata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i motivi sul cambio di alloggio perché le allegazioni erano generiche e perché la domanda fondata sulla diversa ipotesi regolamentare non risultava tempestivamente proposta. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi relativi alla prova e alla consulenza tecnica d'ufficio, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non era stato correttamente dedotto un vizio di violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese di ritinteggiatura perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, tendeva a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. Il ricorso incidentale condizionato dell'ente resistente è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, lett. e), Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15/2005
"altre gravi necessità o di difficoltà del nucleo familiare, congruamente motivate"
Il diritto al cambio di alloggio può essere invocato anche in presenza di gravi necessità o difficoltà del nucleo familiare diverse da patologie o menomazioni, ma tale domanda deve essere specificamente e tempestivamente proposta e non può essere introdotta in cassazione sulla base di allegazioni generiche o di fatti emersi solo in appello.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La doglianza processuale richiede una specifica individuazione del vizio denunciato; non basta una critica generica alla decisione di merito.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, o a un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante; non consente la mera rivalutazione del merito.
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata, non quando apprezza diversamente le prove acquisite.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del giudizio fondato sulle prove di parte; non quando attribuisce diverso peso alle prove offerte.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla contra legem; non è sufficiente contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato dalla ricorrente nella disputa sul rimborso delle spese di ritinteggiatura, ma la Corte non ha accolto la sua lettura perché la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto.
Invocato dalla ricorrente come disciplina dei vizi della cosa locata; la Corte non ne ha affrontato il merito, rilevando l'inammissibilità della censura.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle addizioni e ai miglioramenti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rimborso delle spese sostenute sul bene locato; la Corte ha escluso che il motivo deducesse una vera violazione di legge.
Invocato dal resistente nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'esistenza di un giudicato, ma la relativa censura è stata assorbita.
Invocato dal resistente nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'efficacia del giudicato, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- In sede di legittimità la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: il motivo è ammissibile solo se denuncia un errore nella sussunzione della fattispecie concreta o nell'interpretazione della norma astratta.
- La censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova tra le parti in modo errato; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con la mera insoddisfazione per il convincimento raggiunto dal giudice: occorre allegare che siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure che sia stato attribuito a una prova un valore legale o un valore diverso da quello imposto dalla legge.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nella critica: allegazioni generiche o non chiaramente collegate al contenuto della domanda o dell'appello non consentono il controllo di legittimità.
- Se un diritto viene fatto valere sulla base di un diverso presupposto normativo, tale domanda deve risultare tempestivamente proposta nel giudizio di merito; non è consentito introdurla per la prima volta in cassazione facendo leva su fatti emersi tardivamente.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su una valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio, il sindacato di cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o alla violazione dei criteri legali di valutazione della prova, non alla mera contrapposizione di una lettura alternativa degli atti.
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