Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36125/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile definito in appello dalla Corte d'appello di Bologna. La Corte territoriale aveva rigettato l'opposizione proposta contro il decreto monocratico che aveva respinto la domanda, ritenendo che l'opponente avesse prodotto solo copia attestata conforme della sentenza del giudizio presupposto senza specificare se essa fosse stata notificata o fosse divenuta definitiva e quando. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato falsa applicazione degli artt. 113 e 324 c.p.c. e degli artt. 3, comma 3, lett. c, e 4 della L. n. 89/2001, sostenendo che, una volta prodotta la sentenza definitoria del giudizio presupposto, il giudice avrebbe dovuto verificare la tempestività della domanda sulla base degli atti, essendo onere dell'amministrazione dimostrare l'eventuale decorso del termine breve. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre in relazione agli stessi parametri normativi, che il riconoscimento della legittimazione attiva da parte della Corte d'appello implicasse anche il riconoscimento della tempestività del ricorso; tale secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: in tema di equa riparazione, la definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto coincide, per il giudizio di cognizione, con il passaggio in giudicato della sentenza; dalla produzione della copia autentica della sentenza il giudice può risalire al giudicato per decorso del termine lungo, mentre spetta all'amministrazione convenuta provare la tardività della domanda dimostrando l'eventuale decorso del termine breve conseguente alla notificazione della sentenza. Poiché la Corte territoriale non aveva applicato correttamente tale regola, il provvedimento è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    è richiamato nel motivo come parametro di falsa applicazione, ma la Corte decide principalmente sulla corretta regola di riparto dell'onere probatorio in tema di tempestività della domanda di equa riparazione.

  • art. 324 c.p.c.

    la definitività della sentenza del giudizio presupposto è intesa come passaggio in giudicato della decisione che definisce il processo di cognizione.

  • art. 325 c.p.c.

    la decorrenza del termine breve dipende dalla notificazione della sentenza e il relativo onere probatorio grava sull'amministrazione convenuta.

  • art. 326 c.p.c.

    è richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. quale termine breve conseguente alla notificazione della sentenza.

  • art. 2696 c.c.

    è invocato nel secondo motivo, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 3, comma 3, lett. c, L. n. 89/2001

    disciplina richiamata per la domanda di equa riparazione e per il computo della tempestività rispetto alla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto.

  • art. 4, L. n. 89/2001

    richiamato quale norma sulla proponibilità della domanda di equa riparazione entro sei mesi dalla definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la "definitività" del provvedimento che conclude il giudizio presupposto coincide, nel giudizio di cognizione, con il passaggio in giudicato della sentenza.
  • La produzione della copia autentica della sentenza definitoria del giudizio presupposto consente al giudice di risalire alla data del giudicato per decorso del termine lungo; non incombe sul richiedente la prova del fatto negativo dell'assenza di notificazione.
  • Spetta all'amministrazione convenuta dimostrare la tardività della domanda di equa riparazione, provando l'avvenuta notificazione della sentenza e il conseguente decorso del termine breve.
  • Se dagli atti risulta la sentenza del processo presupposto, il giudice dell'equa riparazione deve verificare la tempestività della domanda sulla base della data di pubblicazione della sentenza e della data di deposito del ricorso, in difetto di prova contraria della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.