Cassazione Civile, Ordinanza n. 29246/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una domanda revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di compravendita immobiliare stipulato in epoca anteriore al fallimento. I giudici di merito hanno ritenuto che il prezzo indicato nel rogito fosse sensibilmente inferiore al valore di mercato del bene e che gli acquirenti fossero consapevoli dello stato di insolvenza del venditore, desumendolo da plurimi protesti. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato documenti da cui emergeva il pagamento di un prezzo effettivo più alto rispetto a quello indicato nell'atto e, comunque, l'insussistenza della scientia decoctionis; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 67 l. fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi relativi alla conoscenza dello stato d'insolvenza, richiamando la mediazione di un'agenzia immobiliare, una visura ipotecaria, il numero limitato di protesti e la propria buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e comunque formulato al di fuori dei rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre chiarito che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. era inconferente, poiché non si lamentava l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti ma solo una diversa valutazione delle prove già acquisite. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva rilevato che le circostanze invocate come indici di buona fede erano rimaste indimostrate, e soprattutto, trattandosi di revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., gravava sugli acquirenti l'onere di provare la propria inscientia decoctionis. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La domanda revocatoria fallimentare comporta una presunzione relativa di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, superabile solo con prova contraria dell'inscientia decoctionis a carico del convenuto in revocatoria.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei limiti legali; non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non estendendosi alla mera rivalutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Può venire in rilievo per errori di percezione o anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per contestazioni sull'apprezzamento del materiale probatorio.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da inferenze logiche idonee, ma la relativa censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
La gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi e non mediante un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione delle prove documentali o testimoniali compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura quando si contesti soltanto il peso attribuito dal giudice a prove ritualmente acquisite; essa richiede l'uso di prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi consentiti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla liberamente pur essendo soggetta a diversa regola legale di apprezzamento.
- Nell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., opera una presunzione relativa di conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore, per cui incombe al convenuto la prova contraria della propria inscientia decoctionis.
- La contestazione della sussistenza di presunzioni semplici deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa degli indizi o a lamentare genericamente l'assenza di prova della conoscenza.
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