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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00297/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi di fabbricati relativi all'anno d'imposta 2006, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. L'avviso non fu impugnato; venne poi notificata una cartella di pagamento, che la contribuente impugnò deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto. In primo grado la CTP annullò la cartella. In appello l'Agenzia delle Entrate produsse la prova della notificazione dell'avviso di accertamento, ma la CTR rigettò l'appello ritenendo la produzione tardiva e non ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, e 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario i nuovi documenti sono liberamente producibili anche in appello e che la prova della notifica dell'avviso presupposto era quindi ammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 vigente ratione temporis, nel processo tributario è consentito il deposito di nuovi documenti anche in appello, indipendentemente dal fatto che esistessero già al momento del giudizio di primo grado. Ha inoltre precisato che la deduzione dell'esistenza della notificazione di un avviso di accertamento, a fronte dell'eccezione di inesistenza della notifica, integra una mera difesa e può quindi essere proposta in appello con la relativa documentazione. Per effetto di ciò, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base dell'avviso di accertamento relativo all'omessa dichiarazione di redditi di fabbricati.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione alla disciplina dei documenti nel processo tributario.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel testo vigente ratione temporis consente la produzione di nuovi documenti anche in appello nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contrasto con il rito tributario: nel processo civile pone un regime più rigoroso sulle nuove prove in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata come parametro del vizio di nullità della sentenza denunciato in cassazione.

  • art. 1 d.lgs. 30/12/2023 n. 220

    Citato solo per indicare che le regole applicate si riferiscono al testo dell'art. 58 anteriore alle modifiche introdotte da tale decreto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, nel regime dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 vigente ratione temporis, la produzione di nuovi documenti è ammissibile anche in appello, senza che rilevi che i documenti esistessero già al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.
  • La prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto può essere depositata per la prima volta in appello a sostegno della difesa dell'Amministrazione finanziaria contro l'impugnazione della cartella di pagamento.
  • La deduzione dell'avvenuta notificazione di un atto impositivo, quando la controparte ne contesti l'inesistenza, costituisce mera difesa e non nuova eccezione in senso stretto; perciò può essere proposta anche in grado di appello.
  • Nel processo tributario il divieto di nuove prove in appello non opera con il rigore proprio del rito civile ordinario, dovendosi applicare la disciplina speciale di cui all'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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