Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il ricorso avverso la proroga per un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata (disposta originariamente il 30/04/2021, decorrenza 07/05/2021). Milìoto contestava la valutazione della perdurante pericolosità sociale, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli elementi positivi postumi: percorso di cambiamento, adozione di uno stile di vita ordinato, regolarizzazione dell'attività lavorativa (assunzione come manovale) e la natura marginale o logistica delle violazioni prescrittive (quattro inosservanze dell'obbligo di presentazione e un solo controllo Ser.T.). Inoltre il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e)), in relazione agli artt. 208 e 228 cod. pen., 679 cod. proc. pen. e all'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito (Magistrato di sorveglianza di Agrigento e Tribunale di sorveglianza di Palermo) avessero svolto una motivazione ampia e convincente, adeguatamente fondata sugli elementi rilevanti (pregressi pregiudizi e pendenze, condotte post delictum, inosservanza delle prescrizioni e scarso interesse verso gli interventi rieducativi) e conforme ai principi giurisprudenziali sul giudizio di pericolosità sociale. La Corte ha inoltre affermato la legittimità della motivazione per relationem adottata dal Tribunale in quanto le censure del ricorrente non avevano evidenziato novità tali da invalidare il richiamo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata in relazione all'impugnazione del provvedimento di sorveglianza; segnalata nel provvedimento di merito come base procedurale dell'impugnazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
lett. b) ed e) indicate come parametri per la censura in cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali); la Corte ha ritenuto le deduzioni manifestamente infondate o generiche
norma penale richiamata nel quadro delle misure di sicurezza e della valutazione della figura del delinquente abituale; nella sentenza è oggetto di riferimento nel complesso quadro normativo valutato dal giudice di merito
richiamato come riferimento normativo connesso alle misure di sicurezza applicabili e ai criteri per la loro proroga; la Corte non ha rilevato errata interpretazione da parte del giudice di merito
norma procedurale connessa alle impugnazioni in materia di applicazione delle misure di sicurezza; citata nel motivo di ricorso ma la Corte ne ha ritenuto infondate le deduzioni
art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamata nel rapporto alla normativa penitenziaria e di esecuzione; usata nelle doglianze del ricorrente ma senza esito favorevole
richiamato nella motivazione della Corte come elenco di criteri da considerare per valutare la pericolosità sociale (valenza dei reati, condotta post delictum, comportamento durante e dopo l'esecuzione della pena); il giudice di merito ha valutato complessivamente tali elementi
art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 (richiamata in giurisprudenza)
richiamata dalla giurisprudenza citata: sottolinea che l'applicazione delle misure di sicurezza richiede un positivo scrutinio della pericolosità sociale e non può essere fondata su automatismi
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può ri-valutare i fatti di merito: la Corte di cassazione verifica l'adeguatezza e la completezza dell'iter argomentativo del giudice di merito, non sostituisce la propria valutazione dei fatti salvo che emerga un 'ragionevole dubbio'.
- Per la proroga o conferma di una misura di sicurezza il giudice deve operare una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale, tenendo conto dei reati, della condotta post delictum, del rispetto delle prescrizioni e dell'atteggiamento verso gli interventi rieducativi (art. 133 c.p.).
- Violazioni ripetute delle prescrizioni della libertà vigilata, la scarsa partecipazione ai percorsi terapeutico-riabilitativi e la permanenza di pendenze o pregiudizi processuali sono elementi forti che possono giustificare la proroga della misura.
- Le trasgressioni qualificate come 'logistiche' o marginali vanno documentate e contestualizzate: affermazioni generiche sul carattere occasionale delle inosservanze difficilmente ribaltano la valutazione motivata del giudice di merito.
- La tecnica motivazionale per relationem è ammessa in appello e in sede di sorveglianza quando le censure non introducono elementi di novità tali da richiedere una motivazione autonoma dettagliata.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso contro la proroga di una misura di sicurezza è utile fornire elementi di prova concreti e nuovi che dimostrino un cambiamento stabile (es. documentazione di percorsi terapeutici completati, continuità lavorativa verificabile, relazioni tecniche positive), non solo dichiarazioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata quando le censure sono manifestamente infondate, generiche o non consentite: occorre formulare censure specifiche e ben supportate sul piano probatorio e logico-giuridico.
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