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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18146/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione a precetto proposta da tre soggetti avverso un'intimazione di pagamento derivante da precedente sentenza. Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento e poneva le spese a carico degli opponenti in base alla soccombenza virtuale. L'avvocato, dichiarando di agire come curatore dell'eredità giacente della creditrice originaria, appellava la decisione deducendo che la liquidazione delle spese fosse irrisoria e chiedendone la riliquidazione secondo i parametri forensi, oltre alla condanna diretta dei soccombenti in suo favore quale distrattario. I resistenti eccepivano, tra l'altro, la mancata prova dell'identità tra le due denominazioni anagrafiche della de cuius e la mancanza dell'autorizzazione giudiziale necessaria per l'impugnazione. La corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello; contro tale statuizione il ricorrente proponeva due motivi in cassazione: con il primo contestava l'inquadramento della questione come difetto di legittimazione e sosteneva che, al più, vi fosse una nullità sanabile della citazione in appello; con il secondo deduceva la violazione delle regole sulla produzione documentale e affermava che i documenti a prova dell'identità soggettiva non erano tardivi, anche perché il processo era stato più volte rimesso sul ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via principale, che entrambi i motivi fossero formulati in violazione del requisito di autosufficienza di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente si era limitato a richiamare atti e documenti senza riprodurli adeguatamente né indicarne con precisione collocazione e contenuto rilevante. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente denunciate come errores in procedendo, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha aggiunto, in via ulteriore e confermativa, che comunque il ricorso sarebbe stato infondato perché la costituzione della controparte era avvenuta proprio per contestare l'identità soggettiva e la produzione documentale effettuata in comparsa conclusionale era tardiva. Dal fascicolo emergeva inoltre la diversità dei codici fiscali attribuiti alle due persone indicate, e mancavano atti tempestivi idonei a provare che si trattasse della stessa soggetto o che esistesse un formale riconoscimento dell'alias. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti in solido, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eventuale incertezza sull'identità della parte avrebbe potuto determinare un vizio della citazione, non l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 164, commi 1 e 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità sanabile dell'atto introduttivo e la sanatoria per effetto della costituzione della controparte.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla legittimazione processuale.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale a dimostrazione della legittimazione/identità soggettiva.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo insufficiente il mero richiamo a documenti e atti senza specifica riproduzione, indicazione e localizzazione nel fascicolo.

  • art. 2233 c.c.

    Citate come base normativa invocata dal ricorrente per la corretta liquidazione del compenso/spese secondo parametri professionali.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la riliquidazione delle spese secondo i parametri forensi.

  • art. 221, comma 2, c.p.c.

    Citato nel procedimento incidentale di querela di falso, poi ritenuta nulla dalla corte di merito per difetto dei requisiti formali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato dal ricorrente come parametro formale di deduzione dei vizi processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di errores in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare con precisione atti, documenti, loro contenuto rilevante e collocazione nel fascicolo, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Una censura che, sotto l'etichetta del vizio processuale, richieda in realtà una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle risultanze istruttorie si risolve in un motivo di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
  • La prova dell'identità soggettiva tra due denominazioni riferite alla stessa persona deve essere fornita in modo tempestivo e con documentazione idonea; la produzione tardiva di atti decisivi può legittimare la declaratoria di tardività e non sana ex post il difetto di prova.
  • La costituzione della controparte finalizzata a contestare proprio l'identità o la legittimazione non comporta sanatoria del vizio relativo all'incertezza della parte o della sua qualità processuale.
  • Provvedimenti di volontaria giurisdizione ottenuti dalla parte interessata non hanno efficacia probatoria piena verso i terzi circa l'identità soggettiva o la legittimazione, se non nei limiti propri del provvedimento e dei fatti ivi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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