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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29372/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un immobile formalmente intestato a un terzo, disposto dal Tribunale del riesame in riforma del rigetto del GIP. Il pubblico ministero aveva sostenuto che la catena dei trasferimenti dell'immobile fosse fittizia e che il bene fosse rimasto nella disponibilità sostanziale dell'indagato, valorizzando la mancata riscossione di un assegno, l'uso di denaro contante per alimentare il mutuo e l'assenza di dichiarazioni dei redditi del soggetto che aveva acquistato e poi donato il bene. Due i ricorsi: uno nell'interesse dell'indagato Pasquale Mancini, che contestava la fittizietà della compravendita e la motivazione sul periculum, denunciando violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e delle norme in materia di confisca allargata; uno del terzo intestatario formale Umberto Mancini, che sosteneva di essere legittimato a dedurre non solo la propria titolarità del bene ma anche l'erroneità del modulo procedimentale scelto dal pubblico ministero, la non retroattività della disciplina applicata, la mancanza di motivazione rafforzata nel ribaltamento del rigetto del GIP e l'insufficienza della motivazione sul periculum. La Corte ha però ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili: quello dell'indagato perché privo di interesse concreto e attuale, in quanto mirava sostanzialmente ad adiuvare le ragioni del terzo e non a ottenere un vantaggio diretto nella propria sfera giuridica; quello del terzo perché le censure formulate eccedevano l'oggetto della sua legittimazione, che nei sequestri riguarda la deduzione della propria effettiva titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di contributo al reato, non la contestazione dei presupposti della misura cautelare o della disciplina applicata all'indagato. La Corte ha inoltre osservato, in via subordinata, che la motivazione del Tribunale sul carattere fittizio dell'intestazione e sul periculum non era comunque manifestamente illogica o apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che l'indagato non avesse un interesse concreto e attuale a impugnare, poiché la sua censura si risolveva in un sostegno alle ragioni del terzo intestatario formale; quanto al terzo, ha escluso che potesse contestare i presupposti sostanziali della misura cautelare reale, la ragionevolezza temporale, la retroattività della disciplina o il periculum, trattandosi di profili estranei alla sua posizione processuale. In ogni caso, ha reputato non decisiva la doglianza sulla motivazione del Tribunale, rilevando che il giudice di merito aveva valorizzato nuovi elementi fattuali e reso una motivazione sufficiente sulla fittizietà dell'acquisto e sul rischio di dispersione del bene.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; legittimazione e interesse devono concorrere.

  • art. 568 c.p.p.

    L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale ed essere correlato agli effetti diretti del provvedimento sulla sfera giuridica dell'impugnante.

  • art. 322 c.p.p.

    Indica i soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso la misura cautelare reale: imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione.

  • art. 257 c.p.p.

    Richiamato per la legittimazione all'impugnazione in materia di sequestro.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare carenze motivazionali del provvedimento cautelare.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato in tema di sequestro preventivo e dei requisiti di attualità e concretezza del periculum.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato come base della confisca allargata/sproporzione e del sequestro finalizzato alla futura ablazione.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che estende ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 la disciplina della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.; la Corte richiama anche la sua applicazione retroattiva entro i limiti dell'art. 200 c.p.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato presupposto evocato nella procedura di confisca/sequestro patrimoniale.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento del ne bis in idem processuale, ma ritenuto inconferente nel perimetro di impugnazione del terzo.

  • art. 200 c.p.

    Usato come limite alla retroattività della disciplina sulla confisca per sproporzione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale aggravante inserita nella nuova contestazione, ritenuta non idonea a mutare l'identità del fatto storico già giudicato.

  • artt. 666 e 667 c.p.p.

    Evocati dal ricorrente come modello procedurale esecutivo che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere seguito per la confisca in casi particolari.

  • art. 87-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Citato nel ricorso come norma in base alla quale il pubblico ministero avrebbe attivato il sequestro finalizzato alla confisca.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo, l'impugnazione è ammissibile solo se chi la propone è sia legittimato sia titolare di un interesse concreto e attuale; la mera astratta legittimazione non basta.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere diretto ed effettivo, cioè idoneo a produrre un vantaggio concreto nella sfera giuridica del ricorrente tramite l'eliminazione del vincolo, e non può ridursi a un mero interesse di fatto o ad adiuvandum di altra parte.
  • Il terzo che rivendichi un bene sequestrato può contestare la propria effettiva titolarità/disponibilità e l'assenza di un proprio contributo al reato, ma non può trasformare il proprio ricorso in una critica generalizzata ai presupposti della misura cautelare applicata all'indagato.
  • Nel giudizio di legittimità contro un sequestro preventivo, sono deducibili solo violazioni di legge; il vizio motivazionale è rilevante soltanto se la motivazione sia totalmente mancante o talmente carente da risultare meramente apparente.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, il periculum in mora deve essere motivato in modo conciso ma concreto, con riferimento al rischio che il bene possa essere disperso, alienato, modificato o comunque sottratto alla futura ablazione.
  • La disciplina della confisca per sproporzione richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 opera entro i limiti temporali di legge e va verificata con riguardo al quadro normativo applicabile al momento rilevante stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNe bis in idemConfiscaNullità processuale

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