Cassazione Civile, Ordinanza n. 31918/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a intimazione di pagamento relativo a crediti iscritti a ruolo di natura previdenziale. La società/ente della riscossione aveva sostenuto in appello la prescrizione decennale o, comunque, la tempestività degli atti interruttivi. La Corte d'appello ha respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo che la prescrizione quinquennale fosse stata interrotta quando ormai era già decorso il relativo termine. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2948 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse fondato la decisione su una risultanza probatoria inesistente o diversa da quella realmente emergente dagli atti, cioè un preteso errore percettivo sull'interruzione della prescrizione; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto violazione degli artt. 2946 c.c. e 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che i termini prescrizionali si sarebbero interrotti per effetto della notifica delle intimazioni di pagamento e che i crediti non erano prescritti al momento degli atti di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo veicolasse un dedotto travisamento del contenuto oggettivo della prova, cioè un errore di fatto rilevante, che non è denunciabile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ma, al più, mediante revocazione per errore di fatto, quando l'errore non riguardi un punto controverso e non derivi da una valutazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile perché la deduzione sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo era rimasta generica e non era sorretta da elementi specifici e decisivi idonei a dimostrare che, alla data di notifica degli atti di riscossione, i crediti fossero già prescritti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere invocata per censurare un mero travisamento percettivo della prova, che semmai integra un errore di fatto rimediabile con revocazione.
Non è utilizzabile per contestare l'asserita errata percezione del contenuto documentale o probatorio da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale dei crediti; la Corte non entra nel merito perché reputa inammissibile la censura.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale; anche questa doglianza è dichiarata inammissibile per genericità.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
Norma invocata per sostenere gli effetti interruttivi degli atti di riscossione, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792
Richiamata per il principio secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione come violazione di legge.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistente in una svista sul fatto probatorio in sé, non integra di regola una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma può costituire errore di fatto deducibile con revocazione, purché non investa un punto controverso e non derivi da una valutazione del giudice.
- In sede di legittimità, la censura sulla prescrizione di un credito deve essere specifica e sorretta da elementi concreti idonei a dimostrare la decisività dell'errore denunciato; una deduzione meramente assertiva o generica è inammissibile.
- Quando il giudice di merito non ha valorizzato fatti estintivi anteriori alla notifica degli atti di riscossione, la parte che li invochi in cassazione deve indicare puntualmente i dati processuali e documentali da cui tali fatti risultano, altrimenti la doglianza non è scrutinabile.
- La denuncia di un errore percettivo del giudice non può essere surrettiziamente trasformata in un motivo di violazione di legge, se il vizio lamentato attiene in realtà alla percezione del fatto e non alla regola giuridica applicata.
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