Cassazione Civile, Ordinanza n. 06907/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa individuale)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da una titolare di impresa individuale per ottenere dalla società immobiliare convenuta il pagamento di una quota delle spese sostenute per l'impermeabilizzazione e la copertura di una terrazza, qualificata come lastrico solare condominiale, nonché una quota delle spese per il ripristino del negozio e della merce danneggiati da infiltrazioni d'acqua. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza della procura alle liti, perché la procura allegata al ricorso sarebbe stata rilasciata per un diverso convenuto; 2) nullità della procura successivamente prodotta per sanare il vizio, con violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che non fosse sufficiente la sola riferibilità della procura all'atto e che il giudice avesse applicato un principio antiformalistico erroneo; 3) violazione degli artt. 101 e 153 c.p.c. per il mancato rinnovo dei termini a difesa nel merito dopo la sanatoria della procura, dato che la parte si era inizialmente costituita solo per eccepire il difetto di procura; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato solo un estratto della CTU e per aver ritenuto irrilevanti, anche sotto il profilo causale, i lavori eseguiti nel 2004, considerandoli inoltre non ritualmente fatti valere come controcredito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione implichi il rigetto della pretesa, e comunque la Corte d'appello aveva implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ritenendo sanato il vizio della procura. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la procura può essere considerata valida anche senza materiale congiunzione all'atto se dal suo contenuto emerge con ragionevole certezza la provenienza del potere di rappresentanza e la riferibilità al giudizio, in applicazione del principio di conservazione e dell'orientamento antiformalistico, oltre che della sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. Ha dichiarato non meritevole di accoglimento il terzo motivo, osservando che la ricorrente non aveva censurato in modo specifico la ratio decidendi sulla mancata rimessione in termini, fondata sull'assenza di una causa non imputabile e sulla scelta discrezionale di difendersi solo in rito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché la Corte territoriale aveva comunque fondato la decisione sull'inammissibilità e genericità del controcredito e sulla valutazione fattuale, non sindacabile in cassazione, circa la non causalità dei lavori del 2004 rispetto ai danni dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rito sommario richiede difese tempestive; una parte che si costituisca scegliendo di limitarsi al rilievo di questioni di rito non acquisisce automaticamente un diritto alla rimessione in termini sul merito se non prova una causa non imputabile.
La procura alle liti è valida quando dal suo contenuto emerga con ragionevole certezza la riferibilità al giudizio e la provenienza del potere di rappresentanza, senza necessità assoluta di materiale congiunzione all'atto, in chiave antiformalistica e conservativa.
Il vizio della procura è sanabile; il giudice può ritenere regolarizzata la rappresentanza processuale mediante produzione della procura idonea.
Nell'interpretazione della procura, nei casi dubbi, va preferita la lettura che consenta all'atto di produrre effetti, secondo il principio di conservazione.
Concorre al principio di conservazione degli atti processuali, sostenendo un'interpretazione non meramente formalistica della procura.
Il principio del contraddittorio non risulta violato quando la parte sia stata ritualmente citata e si sia costituita, anche se abbia scelto di difendersi solo in rito.
La rimessione in termini presuppone una decadenza derivante da causa non imputabile; non opera quando la scelta difensiva della parte sia frutto di opzione volontaria.
Il motivo di ricorso che censura l'apprezzamento delle risultanze istruttorie deve confrontarsi con la reale ratio della decisione, altrimenti è inammissibile.
Non consente in cassazione di sovvertire il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulle prove, se la censura mira solo a una diversa lettura della CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 24 Cost.
Richiamato per valorizzare il diritto di difesa e un approccio non eccessivamente formalistico agli ostacoli procedurali.
art. 6 CEDU
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per sostenere che le limitazioni procedurali all'accesso al giudice devono essere interpretate in modo non troppo formalistico.
Massime di principio
- La procura alle liti non richiede necessariamente la materiale congiunzione all'atto introduttivo quando dal suo contenuto risulti con sufficiente certezza la riferibilità al giudizio e la provenienza dal soggetto rappresentato.
- Il vizio della procura è sanabile mediante successiva produzione di una procura idonea, in coerenza con il principio di conservazione degli atti processuali.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto una statuizione su una domanda o eccezione di merito; non ricorre se la decisione impugnata implica logicamente il rigetto della questione dedotta.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede la prova di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza; non può essere concessa quando la scelta di non svolgere difese di merito sia stata volontaria.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, come la CTU, sotto il profilo del merito, se la censura non individua una reale violazione delle regole processuali o un vizio logico giuridicamente rilevante.
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