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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23746/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Un ex coniuge aveva agito in giudizio contro l'ex moglie chiedendone la condanna al rimborso di somme che assumeva di avere sostenuto e, in parte, finanziato mediante mutuo bancario: inizialmente per l'acquisto della casa coniugale, poi la prospettazione era stata ricondotta a spese per lavori di ristrutturazione di un immobile donato alla figlia dal padre; inoltre chiedeva il ristoro di premi di alcune polizze assicurative e di un'autovettura in uso all'ex moglie, sostenendo che tali questioni economiche non fossero state regolate nell'accordo di separazione. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla donazione diretta e indiretta e sull'indebito arricchimento, lamentando che non fosse stato adeguatamente considerato il suo apporto economico al bilancio familiare e che le somme da lui versate per la ristrutturazione dell'immobile e per le altre spese avessero generato un arricchimento della controparte; 2) omesso esame di elementi probatori e violazione dell'art. 210 c.p.c., per la mancata ammissione dell'ordine di esibizione e per la asserita mancata valutazione di prove; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, contestando sia la condanna alle spese sia il loro calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha osservato, quanto al primo, che la decisione di merito aveva in ogni caso ricostruito la fattispecie come una situazione non idonea a fondare un'obbligazione restitutoria: il contributo economico del ricorrente era stato valutato alla luce del tenore complessivo di vita della coppia, della durata ultraventennale della convivenza matrimoniale e della circostanza che anche l'ex moglie aveva contribuito al bilancio familiare almeno fino a un certo momento, sicché non risultava un arricchimento ingiustificato. Quanto al secondo, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata ritenuta incompatibile con la funzione residuale di tale mezzo istruttorio e, per la parte relativa alla valutazione delle prove, il motivo è stato considerato una sollecitazione a una nuova rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la censura sulle spese è stata ritenuta in parte priva di reale contenuto critico e in parte riferita a un mero errore di calcolo emendabile con correzione ex art. 287 c.p.c., quindi non denunciabile in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per metà e il ricorrente è stato condannato al pagamento dell'altra metà, con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 769, 770 e 809 c.c.

    Le norme sulla donazione diretta e indiretta richiedono, per qualificare l'attribuzione come liberalità, un adeguato accertamento dell'animus donandi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, anche a prescindere da tale profilo, la pretesa restitutoria fosse comunque infondata per mancanza di arricchimento ingiustificato.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata richiamata come possibile fondamento della domanda, ma la Corte ha ritenuto che, alla luce delle circostanze accertate, non vi fosse un arricchimento senza giusta causa dell'ex moglie né un depauperamento tale da giustificare il rimborso.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto comunque ammissibile, nonostante le eccezioni della controricorrente, perché il contenuto complessivo consentiva di comprendere le censure e di individuare gli atti rilevanti.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti e non per supplire all'onere probatorio della parte; il suo mancato uso o rigetto rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. come base dei presupposti e limiti dell'ordine di esibizione.

  • art. 119 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. come base dei presupposti e limiti dell'ordine di esibizione.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 118 e 119 c.p.c. come parametro per l'ammissibilità dell'ordine di esibizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge sono state esaminate nei limiti del sindacato di legittimità, ma sono state respinte perché la motivazione della sentenza impugnata era coerente con i fatti accertati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione della norma non è denunciabile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono il criterio della soccombenza; la condanna alle spese è stata quindi ritenuta corretta.

  • art. 287 c.p.c.

    Il mero errore di calcolo nella liquidazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione e non mediante ricorso per cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In una controversia tra ex coniugi relativa a somme anticipate per la vita familiare o per beni comuni/di fatto goduti dall'altro coniuge, il diritto al rimborso non sorge automaticamente: occorre verificare se, valutate tutte le circostanze del rapporto, il contributo economico fosse già giustificato dal reciproco assetto familiare e dal tenore di vita della coppia.
  • L'azione di arricchimento senza causa non può essere accolta quando il giudice di merito accerti che l'esborso del soggetto che chiede il rimborso trova giustificazione nel contesto complessivo del rapporto familiare, nella durata del godimento del bene o nella comune partecipazione al bilancio domestico.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere utilizzato per supplire alla mancata prova dei fatti allegati dalla parte; la sua concessione o negazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la scelta e il peso dei singoli elementi di prova appartengono al giudice di merito.
  • Un errore meramente aritmetico nella liquidazione delle spese, se dipende da un'erronea operazione di calcolo su dati già determinati, va corretto con il rimedio ex art. 287 c.p.c. e non integra di regola un motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneInadempimentoProveSpese di lite
RamiFamigliaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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