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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26304/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a uno degli imputati e ha confermato nel resto la condanna di entrambi per concorso in detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione esclusivamente contro il trattamento sanzionatorio. Il primo imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, assumendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo apodittico il calcolo sanzionatorio e avesse illegittimamente aumentato la pena per la recidiva, richiamando gli artt. 133 e 99 c.p. e gli artt. 192 e 546 c.p.p., oltre all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La seconda imputata ha dedotto la mancata concessione delle attenuanti generiche e la carenza di motivazione sulla dosimetria della pena, sempre evocando gli artt. 62-bis e 133 c.p. e gli artt. 192 e 546 c.p.p. La censura comune era, in sostanza, diretta a rimettere in discussione la valutazione di merito già esaminata dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a reiterare le critiche già svolte contro la decisione di primo grado e già vagliate dal giudice di appello. Quanto al primo ricorrente, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio: ai fini dell'art. 133 c.p. possono rilevare non solo condotta e danno, ma anche la personalità del reo desunta dai precedenti penali, nella specie plurimi e indicativi di particolare capacità a delinquere; quanto alla recidiva reiterata, il giudice deve compiere una valutazione discrezionale sulla maggiore pericolosità del reo. Quanto alla seconda ricorrente, la Corte ha valorizzato l'elevata quantità di stupefacente e l'altissimo numero di dosi ricavabili, elementi che dimostravano l'inserimento in un circuito criminale professionalizzato e giustificavano il diniego delle attenuanti generiche e la pena applicata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto di stupefacenti

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    evocato nei motivi, ma il testo della decisione lo richiama solo come riferimento difensivo

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena; consente di valorizzare condotta, danno e personalità del reo, anche desunta dai precedenti penali

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato nei motivi, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio applicativo

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato nei motivi in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 99 c.p.

    richiamato per la recidiva; il giudice deve verificare i presupposti e compiere anche una valutazione discrezionale sulla maggiore pericolosità

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche negabili quando gli elementi di fatto valorizzati dal giudice depongono in senso sfavorevole all'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    prevista la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami criteri pertinenti ex art. 133 c.p. e dia conto, anche sinteticamente, degli elementi di fatto che giustificano la pena irrogata.
  • Ai fini della commisurazione della pena, la personalità del reo può essere desunta dai precedenti penali e può incidere negativamente sul giudizio di meritevolezza, specie se essi evidenziano una particolare capacità a delinquere.
  • In tema di recidiva reiterata, il giudice non deve limitarsi alla verifica formale dei presupposti oggettivi, ma deve esprimere anche una valutazione discrezionale sulla maggiore pericolosità del reo desumibile dal nuovo reato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi fattuali significativi, quali l'elevata quantità di sostanza stupefacente e il numero delle dosi ricavabili, indicativi di un inserimento in un circuito criminale professionalizzato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

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