Cassazione Penale, Sentenza n. 35696/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'adattamento della sentenza rumena di condanna (sospensione condizionale della pena con regime di sorveglianza) deciso dalla Corte di appello di Venezia. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge in relazione all'art. 735 c.p.p. chiedendo la rideterminazione della pena in base all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (quantitativi compatibili con tale fattispecie) e censurava carenza di motivazione nella rideterminazione della misura sostitutiva adottata dalla Corte di appello (affidamento in prova al servizio sociale). Si lamentava inoltre che la Corte non avesse adeguatamente valutato le questioni probatorie sollevate
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché le censure non erano ammissibili nel procedimento previsto dal d.lgs. n. 38/2016 (sono ammissibili soltanto motivi di violazione di legge). La Corte ha richiamato la disciplina di recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI (d.lgs. n. 38/2016) e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che ha proceduto all'adeguamento limitato e necessario della misura straniera, sostituendola con l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, legge n. 354/1975) senza aggravamento. La Cassazione ha inoltre ritenuto che le questioni sulla prova, sulla determinazione della pena o sull'applicazione of art. 735 c.p.p. fossero estranee alla speciale procedura di riconoscimento/esecuzione delle misure sospensive e delle sanzioni sostitutive tra Stati membri. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Attua la decisione quadro 2008/947/GAI: disciplina il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato membro delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; attribuisce allo Stato di esecuzione un limitato potere di adattamento senza aggravamento (art. 10).
Decisione quadro 2008/947/GAI
Stabilisce il principio del reciproco riconoscimento per sentenze con sospensione condizionale o sanzioni sostitutive e i limiti per l'adattamento da parte dello Stato di esecuzione.
Decisione quadro 2008/909/GAI
Strumento applicabile alle pene detentive, distinto dalla decisione quadro 2008/947/GAI che riguarda invece misure sospensive e sanzioni sostitutive.
Consente alla Corte di appello, nello Stato di esecuzione, di effettuare i necessari adeguamenti con le minime deroghe necessarie rispetto allo Stato di emissione, purché senza aggravamento delle statuizioni originarie; fissa altresì condizioni per il riconoscimento (residenza o volontà di stabilirla, doppia punibilità ecc.).
Norma del codice di procedura penale relativa al riconoscimento e adeguamento delle pene detentive: la Corte ha osservato che tale disciplina è distinta dalla normativa speciale UE applicabile alle misure sospensive, perciò gli argomenti fondati su art. 735 non erano pertinenti al caso.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti cui la difesa richiamava la rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto che la questione sostanziale e probatoria invocata dal ricorrente non fosse rilevante nel procedimento di esecuzione/riconoscimento previsto dal d.lgs. n. 38/2016.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma italiana che disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali; la Corte di appello ha adottato questa misura come adeguamento compatibile alla sospensione condizionale rumena.
Richiamato dalla Cassazione per affermare i limiti di impugnazione: la sentenza della Corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge n. 69/2005; inoltre sono ammissibili solo motivi di violazione di legge.
art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69
Previsioni procedurali richiamate in materia di ricorso per cassazione contro decisioni di adattamento/riconoscimento secondo il d.lgs. n. 38/2016; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.
Citato come limite di applicazione della disciplina sulle pene detentive (art. 735 c.p.p. si applica nei limiti dell'art. 696): la Corte segnala la diversa sfera di applicazione rispetto alla normativa UE sulle misure sospensive.
Massime di principio
- Quando la misura estera è una sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, si applica la disciplina del d.lgs. n. 38/2016 (recepimento decisione quadro 2008/947/GAI) e non la normale procedura di adattamento delle pene detentive di cui all'art. 735 c.p.p.
- Lo Stato di esecuzione ha un limitato potere di adattamento (art. 10 d.lgs. n. 38/2016): può effettuare le minime modifiche necessarie per rendere la misura eseguibile nel diritto interno, senza aggravare la posizione del condannato.
- I rimedi che contestano valutazioni probatorie o la determinazione sostanziale della pena nella sentenza straniera sono, di norma, estranei e non decisivi nel giudizio di riconoscimento/exequatur secondo il d.lgs. n. 38/2016; il giudice nazionale non può rielaborare la sentenza straniera oltre il necessario adattamento.
- Per ottenere il riconoscimento ed esecuzione nel territorio italiano occorre rispettare le condizioni previste dall'art. 10 (es. residenza o volontà di stabilirla); l'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione può derivare dalla natura limitata dei motivi ammissibili (violazioni di legge).
- La scelta della misura italiana equivalente (es. affidamento in prova al servizio sociale) deve rispettare il divieto di aggravamento e la compatibilità di durata e natura; la motivazione della Corte di appello sull'adattamento deve risultare congrua ma non può essere sostituita da un riesame pieno del merito.
- Se si vuole far valere una causa di inammissibilità o motivi procedurali, è importante concentrarsi su vizi di diritto (violazioni di norme procedurali/di legge applicabili al riconoscimento) piuttosto che su contestazioni di fatto o sulla valutazione della prova.
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