Cassazione Civile, Sentenza n. 05804/2026 del 14/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva presentato il 7 maggio 2018 istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 602/1973 per 72 rate su tre cartelle per complessivi 203.295,51 euro; nonostante il comma 1-quater di detto art. 19 vieti l'avvio di nuove azioni esecutive in pendenza della richiesta, l'11 maggio 2018 l'agente della riscossione notificò due atti di pignoramento presso terzi (art. 72-bis) e riscossì dalla terza pignorata A.S.L. di Caserta 126.485,97 euro. Il procedimento di rateizzazione si concluse il 30 maggio 2018 con l'ammissione parziale al piano per un importo residuo dovuto di 76.836,54 euro. La ricorrente denunciava abuso di diritto dell'agente della riscossione e violazione delle norme sulla rateizzazione, prospettando la nullità della procedura esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame relativo alla questione della violazione dell'art. 19 sollevata dalla ricorrente, perché la censura era stata proposta per la prima volta mediante memoria aggiuntiva in sede di appello e non era contenuta nell'atto di appello, sicché eccedeva i limiti del gravame. Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio la parte della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva pronunciato sul motivo aggiunto, non pronunciando sul merito della presunta illegittimità del pignoramento. Le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate tra le parti; nulla è stato statuìto sulle spese del giudizio di legittimità per assenza di difesa dell'ADER; inoltre la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore pagamento del contributo unificato da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La ricorrente invoca il divieto, sancito dal comma 1-quater, di avviare nuove azioni esecutive durante la pendenza di una richiesta di rateizzazione; la Corte però non si è pronunciata sul merito della violazione sostanziale di tale divieto, avendo dichiarato inammissibile la questione come nuovo motivo in appello
art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973
Norma che disciplina il pignoramento presso terzi operato dall'agente della riscossione; nel caso è stato eseguito il pignoramento contestato, ma la Corte non ha deciso sulla legge speciale in via di merito
art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973
Riferimento normativo collegato alle modalità di riscossione forzata; la ricorrente richiamava anche questa norma ma la Corte non ha esaminato il profilo sostanziale per ragioni di ammissibilità processuale
art. 32, comma 2, e art. 61, d.lgs. n. 546/1992
Consentono il deposito di memorie aggiuntive in sede d'appello; la Corte ha richiamato che tali memorie non possono essere usate per introdurre nuovi motivi che modificano i limiti dell'impugnazione fissati dall'atto di appello
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha rilevato che la disciplina modificata dall'intervento normativo successivo (d.lgs. n. 220/2023 e pronuncia n. 36/2025 della Corte costituzionale) non è applicabile ratione temporis al caso di specie; quindi il nuovo testo che ammette taluni motivi aggiunti non trova applicazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma rubricante il motivo di cassazione per violazione della legge; la censura era formulata sotto questo parametro ma la Corte ha giudicato il motivo inammissibile per ragioni processuali, senza entrare nel merito della violazione invocata
art. 382, ultimo comma, c.p.c. e art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Sull'esercizio della Cassazione la Corte ha disposto la cassazione senza rinvio della parte della decisione che aveva statuìto sul motivo aggiunto non ammissibile
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamata nel processo per la possibilità, in subordine, che la Corte decida sul merito quando ammessa; qui menzionata nelle conclusioni del Pubblico Ministero ma non applicata per l'inammissibilità della questione
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Motivi nuovi introdotti in appello tramite memorie aggiuntive sono, di regola, inammissibili se incidono sui limiti del gravame fissati dall'atto di appello; per essere valutabili devono rientrare nelle eccezioni previste dalla normativa applicabile ratione temporis.
- La presentazione di una istanza di rateizzazione (art. 19 d.P.R. 602/1973) può, secondo la tesi della contribuente, impedire ulteriori azioni esecutive; tuttavia, se la violazione di tale divieto non è stata dedotta tempestivamente nell'atto di appello, il giudice di legittimità può non esaminare il merito della questione per inammissibilità processuale.
- La Corte di Cassazione può cassare senza rinvio la parte di una decisione di merito relativa a una questione nuova non esaminata con espresso pronunciamento dal giudice di merito quando ricorrono i presupposti di legge.
- Anche se sussistesse un illecito dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata durante la pendenza di una richiesta di rateazione, la tutela sostanziale dipende dalla proposizione e conservazione tempestiva del motivo nel grado di giudizio competente.
- Sulle spese: quando il motivo aggiunto è dichiarato inammissibile il giudice può compensare le spese del grado interessato; inoltre la parte che introduce motivi inammissibili può essere tenuta al raddoppio o a ulteriori versamenti del contributo unificato secondo le norme vigenti.
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