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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5147/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche e rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; dedotte anche censure sulla determinazione della pena per continuazione. L'imputato era stato condannato per reati connessi al possesso di arma clandestina e reati patrimoniali; in sede di merito la Corte d'Appello ha ritenuto inattendibile la versione difensiva sull'acquisizione dell'arma, ha valorizzato la gravità del fatto e indizi di vicinanza a contesti criminali (perquisizione nell'ambito di altro procedimento per reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., discrepanza fra tenore di vita apparente e dichiarato), e per tali ragioni ha negato le attenuanti generiche e rigettato la sostituzione con lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice può prendere in considerazione anche un solo elemento ritenuto preponderante ai sensi dell'art.133 c.p.; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione negativa sulla sostituzione della pena, poiché i giudici di merito hanno collegato i parametri di cui all'art.133 c.p. alla specifica misura sostitutiva invocata (lavoro di pubblica utilità) e hanno fornito una prognosi negativa logicamente motivata, integrata dalla motivazione del giudice di primo grado. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena rideterminata in sede di appello: anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.900 di multa) e respinto il ricorso; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese (decisione di rigetto).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, L. n. 110 del 1975

    Norma richiamata tra le fattispecie di reato (reati in materia di armi). La Corte ha ritenuto la gravità del fatto, connessa al possesso di arma clandestina, elemento rilevante ai fini dell'esclusione delle attenuanti e della prognosi negativa sulla sostituzione della pena.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato quale norma penale applicata nel procedimento di merito (reato di ricettazione). Non vi è specifica interpretazione innovativa nella sentenza di legittimità.

  • art. 697 c.p.

    Richiamato come capo di imputazione nell'originario giudizio; la sentenza di Cassazione non modifica l'interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che l'assenza di precedenti non impone il riconoscimento delle attenuanti (il comma 3 dispone limiti alla rilevanza dell'assenza di condanne) e che il giudice può basarsi su un elemento preponderante tra quelli indicati dall'art.133 c.p.; la valutazione della credibilità della versione difensiva resta rimessa al merito.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (personalità, gravità del fatto, modalità esecuzione, ecc.). La Corte ha confermato che il giudice di merito può selezionare l'elemento o gli elementi ritenuti prevalenti e che deve motivare la scelta; tali criteri vanno impiegati anche per la valutazione della sostituzione della pena (tramite richiamo ex art.58 L.689/1981).

  • art. 58 L. n. 689 del 1981

    Norma che disciplina l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha ricordato che il giudice, nell'esercizio della discrezionalità, deve considerare i criteri dell'art.133 c.p., e che per i casi di pene sostitutive brevi è necessario correlare l'elemento ostativo alla specifica misura sostitutiva invocata, motivando la negativa prognosi in relazione all'adempimento delle prescrizioni.

  • art. 56-ter L. n. 689 del 1981

    Regolamenta le prescrizioni inerenti al lavoro di pubblica utilità (es. divieto di detenere armi). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione secondo cui la condanna per reati in materia di armi e le precedenti vicende processuali rendono probabile l'inosservanza di tali prescrizioni.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato come elemento contestuale (procedimento in cui l'imputato era indagato per reati aggravati da fattispecie mafiose) e valutato come indicatore di possibile vicinanza a contesti criminali; utilizzato per motivare la prognosi negativa sulla sostituzione.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e motivazione). Il ricorso ha dedotto vizi di motivazione e applicazione di norme, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento o l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p. con riferimento all'art.133 c.p.) il giudice di merito può basarsi anche su un solo elemento ritenuto preponderante fra quelli previsti dall'art.133: la scelta, adeguatamente motivata, è sindacabile con molto restraint in Cassazione.
  • La valutazione della credibilità della versione difensiva e la prognosi sulla personalità del reo sono giudizi di fatto tipicamente rimessi al merito e difficilmente riformabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria.
  • L'assenza di precedenti penali non costituisce di per sé un automatismo favorevole: il legislatore e la giurisprudenza non ammettono che tale sola circostanza imponga il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • In riferimento alla sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità), il giudice deve non solo indicare l'elemento ostativo, ma anche collegarlo specificamente alle prescrizioni della misura alternativa, spiegando in che modo esso renda probabile l'inosservanza di tali obblighi.
  • Elementi come il rinvenimento di un'arma in un contesto di indagini per reati di associazione (art.416-bis) o una discrepanza significativa fra tenore di vita apparente e dichiarato possono essere valutati come indizi della vicinanza a contesti criminali e influire negativamente sulla prognosi di osservanza delle prescrizioni.
  • Precedenti condanne, reiterazione di condotte illecite nonostante benefici concessi in passato (es. sospensioni condizionali) e il contestuale quadro fattuale possono giustificare la negazione delle pene sostitutive in ragione della scarsa propensione del condannato al rispetto spontaneo delle prescrizioni.

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