Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29342/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini che li aveva condannati, ciascuno, a 600 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 380/2001, perché, in qualità di proprietari, consentivano o utilizzavano prima del collaudo due opere realizzate senza collaudo (una veranda di 24 mq e tre vani comunicanti di circa 33 mq destinati a dispensa, spogliatoio e retro laboratorio). I motivi di ricorso denunciavano: (1) errore di valutazione sull'elemento psicologico (mancata colpa) e su dati di fatto (date dei sopralluoghi); (2) omissione di valutazione di documenti prodotto dalla difesa (relazione tecnica, dichiarazione di successione, domanda di condono, decreto penale a carico del padre); (3) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 75 DPR 380/2001 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (critica sull'uso del termine "chiunque"); (4) richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per lievità della difformità e buona fede degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e dunque ha lasciato intatta la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini. Motivazione sintetica: l'art. 75 DPR 380/2001 è reato di natura permanente a condotta mista (utilizzazione + omissione di richiesta di collaudo), le opere contestate risultavano presenti sin dal 2009 (dopo l'acquisto della proprietà), il collaudo è intervenuto solo il 28/08/2019; la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dell'elemento psicologico e della responsabilità dei proprietari è congrua; le questioni documentali sollevate dalla difesa sono state ritenute generiche o non pertinenti rispetto al profilo rilevante (mancanza di collaudo e utilizzazione); la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile essendo la difformità non minima. Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili, mantenimento delle sanzioni, condanna alle spese del procedimento di cassazione e somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è stata interpretata come reato permanente a condotta mista: comprende l'utilizzazione di opere senza collaudo (aspetto commissivo) e l'omissione della richiesta di collaudo (aspetto omissivo); la responsabilità del proprietario perdura fino al collaudo o alla cessazione dell'uso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non si applica quando la difformità non è 'lieve' e l'illecito ha consistenza non trascurabile (dimensioni e uso dei manufatti).

  • artt. 3 e 27 Cost.

    La censura costituzionale (per presunta violazione del principio di colpevolezza legata all'uso del termine "chiunque") è stata respinta: punire il proprietario che utilizza o consente l'utilizzo di opere non collaudate non è manifestamente irragionevole e rispetta i principi costituzionali, essendo il proprietario tenuto per legge al collaudo e destinatario del vantaggio dell'utilizzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sull'onere delle spese e sulla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto le spese e il versamento di 3.000 euro.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato nella fase di requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito ma sul procedimento (il PM ha chiesto l'annullamento con rinvio ai sensi della norma richiamata).

  • Delibera della Giunta regionale n. 2272/2016

    La delibera prevede criteri per considerare ammissibili certe opere minori (es. limite di 30 mq e destinazione a ripostiglio); la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali requisiti non erano soddisfatti (destinazione e dimensioni), quindi l'eccezione non era risolutiva.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 36095 del 30/06/2016)

    Conferma l'orientamento interpretativo secondo cui l'art. 75 DPR 380/2001 è reato permanente a condotta mista e che il termine di cessazione della condotta coincide con il collaudo o con la cessazione dell'utilizzo.

Massime di principio

  • L'art. 75 DPR 380/2001 configura una responsabilità del proprietario che persiste fino al collaudo o alla cessazione dell'utilizzo: la semplice presenza e utilizzazione di opere senza collaudo concretizza il reato anche se l'opera è preesistente all'acquisto, salvo prova specifica della buona fede e dell'assenza di disponibilità materiale.
  • La responsabilità del proprietario sussiste anche quando non gestisca direttamente l'attività svolta negli spazi: il requisito rilevante è il possesso/controllo dell'immobile e il consenso o l'assenza di impedimenti all'utilizzo di opere prive di collaudo.
  • Per far valere documenti in sede di impugnazione è necessario che le censure siano specifiche e chiaramente articolate: argomentazioni generiche o non pertinenti rispetto alla questione centrale (mancanza di collaudo e utilizzazione) sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • Le eccezioni di costituzionalità dirette contro la formulazione di norme penali (es. uso del termine "chiunque") sono deboli se il legislatore ha voluto colpire il proprietario che trae vantaggio dall'utilizzo e ha un obbligo normativo di ottenere il collaudo.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede che la difformità sia effettivamente di lieve entità e che la valutazione sia fatta caso per caso: difformità dimensionali o di destinazione importanti escludono l'applicazione.
  • Nel calcolo della prescrizione e della durata della condotta, si deve considerare la natura permanente dell'illecito: il termine decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dall'avvenuto collaudo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.