Cassazione Penale, Ordinanza n. 26157/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa impugna la sentenza di patteggiamento resa dal G.U.P. del Tribunale di Fermo, con cui all'imputato erano state applicate, per fatti commessi a Porto Sant'Elpidio tra il 15 settembre e il 21 dicembre 2024, la pena concordata di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per 540 giorni e 1.080 ore complessive, in relazione ai reati di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita omissione dell'indicazione del divieto di espatrio tra le prescrizioni imposte in sede di sostituzione della pena; dall'altro, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma in termini ritenuti generici e non ancorati alla vicenda concreta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice del patteggiamento aveva disposto il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente, in coerenza con l'art. 56-ter della legge n. 689/1981; il secondo motivo è stato ritenuto ugualmente manifestamente infondato per genericità e mancanza di specifici riferimenti al caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice contestata nel capo 1; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a prenderne atto come base della decisione di patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata nel capo 2; la Corte la richiama solo per individuare il titolo di reato oggetto del patteggiamento.
art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689
consente, nel regime della pena sostitutiva, l'imposizione del ritiro del passaporto e della sospensione della validità ai fini dell'espatrio di documenti equipollenti; la Corte ritiene corretta la sua applicazione da parte del giudice di merito.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, la censura relativa alle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva è infondata quando il giudice abbia comunque adottato misure equivalenti e coerenti con la disciplina applicabile, come il ritiro del passaporto e la sospensione dei documenti validi per l'espatrio.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se formulata in modo generico, privo di specifici agganci alla concreta vicenda processuale e non idoneo a confrontarsi con la decisione impugnata.
- La manifesta infondatezza dei motivi o la loro genericità determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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