Cassazione Civile, Ordinanza n. 22582/2026 del 01/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda tardiva di ammissione al passivo, proposta da un fallimento per ottenere in prededuzione il ristoro del danno da occupazione sine titulo di un complesso immobiliare acquistato dalla società poi fallita in bonis. Il credito era stato ricondotto all’occupazione di porzioni dell’immobile per un arco temporale che la società creditrice assumeva decorrente da epoca anteriore a quella poi ritenuta in appello, dopo che un precedente giudizio ordinario era stato dichiarato improcedibile e una precedente domanda di insinuazione era stata dichiarata inammissibile per il sopravvenuto fallimento del creditore. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in parte, in via equitativa. La Corte d’appello, applicando il principio secondo cui il danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa ma va provato sia nel danno emergente sia nel lucro cessante, ha accolto in parte gli appelli, rideterminando il credito e ritenendo provato il danno emergente, ma facendo decorrere l’occupazione illegittima dal primo formale sollecito di sgombero e valorizzando, nel quantum, i valori OMI e la CTU del giudizio ordinario. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e vizio motivazionale per l’erroneo riconoscimento del credito; violazione degli artt. 1362 ss., 1285 e 1286 c.c. per avere la Corte ritenuto sussistente un obbligo di trasferimento dei beni nonostante sequestri penali e vincoli di indisponibilità; violazione dell’art. 132 c.p.c. per la liquidazione dell’indennità di occupazione con valori OMI medi anziché minimi; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in censure di merito, non consentite in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo coerente sulla illegittimità dell’occupazione, sulla prova del danno emergente, sulla decorrenza del pregiudizio e sulla quantificazione fondata su indizi e CTU. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non investiva una specifica statuizione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale della domanda di ammissione al passivo proposta tardivamente dal creditore fallito.
la Corte rileva che la censura mira a una rivalutazione del merito e non denuncia un effettivo errore di legge rilevante in cassazione.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma ritenuto impropriamente utilizzato per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
richiamato nella doglianza sull’onere probatorio; la Corte considera il motivo inammissibile perché diretto contro la valutazione di merito svolta dal giudice territoriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma le censure sono state qualificate come meramente di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma non è stato ravvisato un vizio processuale autonomo idoneo a fondare l’impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse in realtà di contestazioni sul merito della decisione.
invocato per contestare l’interpretazione della pretesa obbligazione di trasferimento dei beni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito.
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse un errore di diritto autonomamente scrutinabile.
richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata trattata come contestazione di merito.
dedotto per asserita carenza motivazionale sulla liquidazione dell’indennità, ma la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo della motivazione.
richiamato contro la condanna alle spese; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
richiamato contro la condanna alle spese; la Corte ha escluso l’ammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma inseritrice del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di riesame del merito, quando il giudice di appello abbia motivato in modo coerente e non illogico sulla ricostruzione dei fatti, sull’apprezzamento delle prove e sulla quantificazione del danno.
- Il danno da occupazione sine titulo non è presunto in re ipsa: deve essere allegato e provato nelle sue componenti, e il giudice può far ricorso a elementi indiziari e a una consulenza tecnica per la quantificazione, purché il ragionamento sia sorretto da motivazione congrua.
- La contestazione della decorrenza del danno, della rilevanza di eventuali vincoli sulla disponibilità del bene e del criterio di stima adottato dal giudice di merito, se mira in sostanza a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella accolta in sentenza, è inammissibile in cassazione.
- Una censura sulle spese processuali è inammissibile se non colpisce una specifica statuizione della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica all’esito della lite.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, anche al raddoppio del contributo unificato.
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