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Sentenza

Sentenza del 15/03/2021 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Istanza di rimborso IVA. Termine di decadenza biennale. Presupposti. art. 21 D. lgs 546/92.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: poiché il contribuente non aveva indicato il credito in dichiarazione IVA ma aveva presentato un'istanza separata, si applica il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 D.lgs. 546/92. Di conseguenza il diritto al rimborso per gli anni 2003 e 2004 è dichiarato decaduto. La Commissione ha compensato le spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Istanza di rimborso IVA presentata in data 5/05/2008 relativa agli anni d'imposta 2003-2004-2005 per presunti erronei versamenti. L'Ufficio aveva accolto parzialmente l'istanza solo per il 2005 e aveva rigettato i rimborsi relativi al 2003 e 2004 come tardivi, ritenendoli decaduti ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 546/1992. La questione centrale è se il rimborso richiesto con istanza separata soggiaccia al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 o al termine decennale di prescrizione previsto per l'indebito oggettivo dall'art. 30 del DPR 633/72 (o alla disciplina civilistica sull'arricchimento indebito, art. 2033 c.c.).

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Applicata come termine di decadenza biennale per le istanze di rimborso IVA presentate separatamente dalla dichiarazione; il diritto al rimborso cade se non esercitato entro il termine biennale previsto.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    Disciplinerebbe la prescrizione decennale per l'indebito oggettivo; la Commissione ha ritenuto che tale norma trovi applicazione quando il credito è manifestato in dichiarazione (o la procedura di rimborso è esercitata nell'ambito previsto dal DPR), ma non si applica alle istanze separate presentate fuori dalla dichiarazione.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 26

    Norme citate a titolo di disciplina relativa alla detrazione e alla procedura di rimborso dell'IVA; richiamate per distinguere i casi in cui il rimborso è gestito nell'ambito delle regole speciali del DPR 633/72 rispetto all'ipotesi residuale dell'art. 21 D.lgs. 546/92.

  • Codice Civile, art. 2033

    Norma sull'arricchimento senza causa (ripetizione dell'indebito civile). La Commissione ha escluso l'applicazione prevalente dell'art. 2033 al rapporto IVA, confermando la speciale disciplina tributaria come prevalente e, in subordine, l'applicazione dell'art. 21 Dlgs. 546/92.

  • Cass. civ., sent. n. 30499/2008

    Richiamata in favore dell'applicazione del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 Dlgs. 546/92 alle istanze di rimborso IVA presentate separatamente e per l'affermazione di compatibilità con il diritto comunitario.

  • Cass. civ., Sez. VI-5 Ord., 11/12/2019, n. 32424

    Richiamata per il principio secondo cui, se nella dichiarazione viene manifestata la volontà di recuperare il credito d'imposta (ossia il credito è esposto in dichiarazione), l'azione può essere assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale invece che al termine biennale di decadenza.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia (cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-B)

    Richiamata per il principio che un termine nazionale di decadenza più favorevole all'Amministrazione non lede necessariamente il principio di effettività del diritto comunitario, purché il termine consenta a un soggetto normalmente diligente di far valere il proprio diritto.

Massime di principio

  • Quando il contribuente manifesta il credito d'imposta direttamente nella dichiarazione IVA (ovvero utilizza gli strumenti previsti dal DPR 633/72 per rilevare il credito), si può configurare l'applicazione della prescrizione decennale o della disciplina del DPR 633/72; in tali casi il rimborso può seguire la procedura e i termini previsti dal DPR 633/72.
  • Se il rimborso IVA è richiesto mediante istanza separata (non risultante dalla dichiarazione), la giurisprudenza prevalente applica il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92: l'istanza è intempestiva se proposta oltre il termine biennale.
  • Il termine biennale di decadenza non è ritenuto, di per sé, incompatibile con il principio di effettività del diritto comunitario, purché consenta a un soggetto normalmente diligente di far valere il diritto (orientamento confermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia).
  • Per tutelare il diritto al rimborso, è prudente: a) esporre tempestivamente eventuali crediti d'imposta nella dichiarazione IVA (se compatibile con la situazione di fatto), oppure b) proporre l'istanza di rimborso separata entro i termini di decadenza biennale previsti dall'art. 21 D.lgs. 546/92; conservare documentazione che dimostri che il credito è stato manifestato in dichiarazione quando ciò è avvenuto.
  • In caso di contenzioso, valutare e richiamare la giurisprudenza consolidata (Cassazione e Corte di Giustizia) che distingue le ipotesi in cui opera la disciplina speciale tributaria dalle ipotesi residuali per evitare sorprese procedurali legate alla decorrenza di termini.

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