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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07874/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà a garanzia di un credito poi caducato in sede giudiziale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto nel merito il ricorso del contribuente dichiarando illegittima l’ipoteca, ma aveva confermato la compensazione delle spese di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ma sostanzialmente incentrato sulla nullità della motivazione: secondo il ricorrente, la compensazione integrale delle spese sarebbe stata giustificata con motivazione apparente, illogica ed erronea, perché non sorretta da specifici e adeguati "giusti motivi". In memoria ha anche sostenuto che il giudizio fosse stato introdotto prima della modifica dell’art. 327 c.p.c. operata dalla l. 69/2009, sicché non sarebbe operante il termine semestrale di impugnazione, ma quello annuale previgente.

La decisione

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione/proposta di improcedibilità per tardività del ricorso, ritenendo che il giudizio fosse stato introdotto nel marzo 2009 e che pertanto trovasse applicazione il termine annuale di impugnazione previsto dal testo previgente dell’art. 327 c.p.c. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso perché la motivazione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese non era apparente né meramente assertiva: il giudice d’appello aveva indicato due ragioni specifiche, cioè l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla sentenza che aveva annullato la pretesa e il richiamo a una pronuncia di legittimità che dichiarava illegittima l’iscrizione sotto una certa soglia. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che la valutazione circa la gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a base della compensazione non fosse sindacabile nel merito, in assenza di un vizio motivazionale estremo. È stato altresì disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel caso concreto richiamato nella ricostruzione del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 327 c.p.c.

    testo previgente e testo modificato dalla l. n. 69/2009

    il termine semestrale si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma; per i giudizi anteriori continua ad applicarsi il termine annuale previgente.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per motivazione manca solo quando la motivazione sia del tutto assente o radicalmente incomprensibile/apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione riconoscibile e idonea a rendere percepibile l’iter decisorio.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    ragioni della compensazione

    la compensazione delle spese nel processo tributario richiede l’esplicitazione delle ragioni poste a base della decisione.

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis

    la compensazione delle spese deve essere sorretta da adeguata motivazione secondo il regime temporale applicabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte ha escluso la definizione anticipata in rito nei termini prospettati dalla proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    come inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 69/2009

    ha introdotto la riduzione del termine lungo di impugnazione, applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • l. n. 228/2012

    ha inserito nell’art. 13 d.P.R. 115/2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. 115/2002

    regola il contributo unificato e il suo eventuale raddoppio in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. n. 6784/2012

    richiamata per il principio secondo cui il termine semestrale opera solo per i giudizi instaurati dopo la riforma del 2009.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    richiamata per definire i confini del vizio di motivazione apparente o mancante ai fini dell’art. 360, n. 4, c.p.c.

  • Cass. n. 22598/2018

    richiamata a conferma dei criteri sul vizio di motivazione apparente.

  • Cass. n. 6626/2022

    richiamata a conferma dei criteri sul vizio di motivazione apparente.

  • Cass. n. 13977/2019

    richiamata per ribadire che la valutazione delle ragioni di compensazione è sindacabile solo nei casi estremi di motivazione apparente o manifestamente illogica.

  • Cass., Sez. U., n. 22232/2016

    richiamata a sostegno del limite del sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese.

  • Cass. n. 21257/2014

    richiamata per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione della compensazione.

  • Cass. n. 4077/2010

    richiamata come precedente che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria oltre la soglia indicata nella sentenza d’appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il termine lungo di impugnazione ridotto a sei mesi dalla l. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma; per i giudizi anteriori resta fermo il termine annuale previgente.
  • La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il semplice dissenso sulla sua sufficienza o persuasività.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima se il giudice esplicita le ragioni concrete poste a base della scelta; la valutazione della gravità ed eccezionalità di tali ragioni non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale estremo.
  • Quando la decisione di merito individua specificamente fatti e precedenti giurisprudenziali a sostegno della compensazione delle spese, non ricorre motivazione apparente solo perché la parte contesti la fondatezza o l’opportunità di tale apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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