Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19334/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato intercorso per circa quattro mesi, nel quale il lavoratore svolgeva mansioni di autista. Egli ha chiesto l'accertamento del diritto al pagamento di euro 8.224,32 a titolo di differenze retributive non corrisposte, riferite a lavoro ordinario e straordinario, indennità di trasferta e TFR, oltre interessi legali. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo, in sintesi, che per un'attività discontinua come quella dell'autotrasportatore non bastasse la mera indicazione dell'arco temporale giornaliero tra inizio e fine servizio, ma occorresse specificare il contenuto delle attività svolte, distinguendo il tempo di lavoro dalle soste non lavorate; ha inoltre escluso che i cronotachigrafi, contestati dalla controparte, potessero da soli costituire piena prova. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il disconoscimento dei cronotachigrafi fosse privo di specificità; 2) violazione dell'art. 11-bis del CCNL Logistica-Trasporto Merci e Spedizione, lamentando il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta; 3) violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. per il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi e il mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il dato del percorso medio di 450 km al giorno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era coerente con il principio secondo cui i dischi cronotachigrafi, se contestati, non sono da soli sufficienti a provare l'effettivo lavoro straordinario, occorrendo ulteriori elementi, anche presuntivi; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come violazione di legge ma, nella sostanza, diretto a censurare una omissione di pronuncia o un vizio motivazionale, senza adeguata devoluzione della questione nei gradi di merito; ha respinto il terzo motivo affermando che i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono discrezionali e non possono supplire alla mancata allegazione dei fatti da parte del lavoratore; ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente né inesistente, essendo chiaramente percepibile l'iter logico seguito; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, oltre a non essere stato prospettato nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il lavoratore è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche o documentali contestate dalla controparte non fanno piena prova da sole, se la conformità ai fatti rappresentati è specificamente disconosciuta.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del lavoro straordinario e delle somme rivendicate non può prescindere dall'allegazione e dal supporto probatorio del lavoratore che ne chiede il pagamento.

  • art. 11-bis CCNL Logistica-Trasporto Merci e Spedizione dell'1.8.13

    La censura sul suo contenuto è stata ritenuta inammissibile perché non formulata come reale questione di interpretazione contrattuale e non correttamente devoluta.

  • art. 420 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro sono discrezionali e non possono essere invocati per introdurre fatti non allegati.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi, ma solo entro i limiti delle allegazioni e del materiale ritualmente acquisito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione non può supplire alla totale carenza di allegazione dei fatti decisivi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente o incomprensibile; non basta il dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo che denuncia violazione di legge non può essere usato per censurare in realtà una omissione di pronuncia o un vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale deve essere dedotto con il corretto paradigma del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è soggetto ai limiti del testo novellato e non è deducibile in caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto al pagamento di straordinario e competenze di lavoro di un autotrasportatore, i cronotachigrafi contestati non sono di per sé sufficienti a provare sia l'effettivo svolgimento della prestazione sia la sua durata, dovendo essere corroborati da ulteriori elementi, anche presuntivi.
  • Quando la prestazione lavorativa ha natura discontinua o articolata in soste e tempi non lavorativi, la parte che agisce per il compenso deve allegare con precisione il contenuto concreto delle attività svolte e i tempi effettivamente lavorati, non potendo limitarsi a indicare l'intervallo complessivo della giornata.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro sono discrezionali e non possono essere esercitati per supplire alla totale mancanza di allegazione di fatti decisivi da parte dell'istante.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia davvero priva di una motivazione percepibile; non è sufficiente il mero dissenso del soccombente rispetto alla valutazione del merito compiuta dal giudice.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado e ricorra una doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.