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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento a – della delibera di Giunta del Comune di Praia a Mare del 4 dicembre 2023, n. 176, con la quale non è stato approvato il Programma Integrato d’Intervento (PINT) proposto dalle ricorrenti (depositato con il prot. n. 13910 del 20 aprile 2021); b – ove e per quanto occorra, della relazione del responsabile dell’area urbanistica del 6 novembre 2023, prot. n. 38356; c – ove e per quanto occorra, della nota del 10 luglio 2023, prot. n. 22123; d – ove e per quanto occorra, della delibera di Consiglio comunale di Praia a Mare del 13 aprile 2022, n. 6; f – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202400199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta comunale che ha negato l’approvazione di un Programma Integrato d’Intervento relativo a un ambito urbano di riconversione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il diniego della Giunta comunale all’approvazione del PINT proposto per la riqualificazione di aree ricadenti in un ambito urbano di riconversione, deducendo sette motivi. Hanno sostenuto, anzitutto, che la precedente delibera consiliare avesse già approvato il PINT e che, in assenza di osservazioni, alla Giunta spettasse soltanto l’approvazione definitiva ai sensi dell’art. 33 l.r. n. 19/2002. Hanno inoltre dedotto che la Giunta avesse illegittimamente riesaminato il progetto, esercitando un potere di autotutela spettante eventualmente al Consiglio comunale. È stata contestata anche la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e dell’avvio del procedimento. Le ricorrenti hanno poi denunciato la contraddittorietà tra una precedente relazione istruttoria, favorevole alla possibilità di limitare il PINT a una parte del RICU, e la successiva relazione che aveva ritenuto necessario un progetto unitario esteso all’intera area. Hanno infine sostenuto che la normativa regionale, il REU e il PSC consentissero l’attuazione parziale del PINT e che fossero infondate le ulteriori ragioni ostative, relative alla bonifica dell’area della fabbrica tessile dismessa, alla trasformazione del depuratore comunale, alla viabilità, alla completezza documentale e alla partecipazione dell’amministrazione comunale.

La decisione

Il TAR ha superato le eccezioni preliminari del Comune e ha respinto il ricorso nel merito. Ha interpretato la delibera consiliare come un mero atto di impulso a una successiva e più approfondita istruttoria, oppure, in alternativa, come un’approvazione condizionata alla conformità del progetto ai requisiti dell’art. 52 REU. Il richiamo contenuto nell’emendamento consiliare alla successiva fase istruttoria e alla rigorosa applicazione dell’art. 52 REU impediva di considerare già definitivamente approvato il PINT. Ne consegue che la Giunta non era obbligata ad approvare definitivamente il progetto e il suo diniego non costituiva annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento consiliare. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti irrilevanti, poiché mancava comunque la preventiva approvazione consiliare necessaria per l’approvazione del PINT da parte della Giunta. Il TAR ha inoltre osservato che l’art. 52 REU subordinava la formazione del PINT alla bonifica dell’area della fabbrica tessile dismessa, alla trasformazione del depuratore comunale, alla riorganizzazione della viabilità e alla partecipazione dell’amministrazione comunale, con estensione all’intera superficie individuata dal PSC. Poiché il progetto non contemplava i tre elementi ritenuti decisivi — bonifica, trasformazione del depuratore e coinvolgimento del Comune — il diniego risultava vincolato e legittimo. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 33 l.r. Calabria 16 aprile 2002, n. 19

    La disposizione disciplina il procedimento di formazione e approvazione del Programma Integrato d’Intervento, compresa l’approvazione consiliare, il deposito e la pubblicazione per le osservazioni e la fase successiva di esame e approvazione definitiva.

  • art. 52 Regolamento Edilizio Urbanistico comunale

    Il RICU «è un sub ambito caratterizzato dalla presenza di una fabbrica tessile dismessa per il quale, una volta espletate tutte le operazioni di bonifica ambientale previste dalla legislazione vigente in materia, si procederà alla formazione di un Programma Integrato di intervento (PINT) pubblico e/o privato, in applicazione del disposto dell'art. 33 della LUR, esteso all’intera superficie per come individuata nel PSC»

    La disciplina comunale subordina il PINT alla bonifica dell’area della fabbrica dismessa, alla trasformazione del depuratore, alla riorganizzazione della viabilità e alla partecipazione dell’amministrazione comunale, prevedendo l’estensione del programma all’intera superficie del sub ambito.

  • art. 28-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina del PINT, ma la sentenza non fonda su tale disposizione una specifica statuizione autonoma.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dalla ricorrenti per contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura è ritenuta irrilevante in ragione della mancanza dei presupposti sostanziali per l’approvazione del PINT.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dalla ricorrenti per contestare l’omesso preavviso di rigetto; la relativa censura è ritenuta irrilevante in ragione della mancanza dei presupposti sostanziali per l’approvazione del PINT.

Massime di principio

  • Quando una deliberazione consiliare relativa a un Programma Integrato d’Intervento richiama espressamente una successiva fase istruttoria e la rigorosa applicazione della disciplina urbanistica comunale, essa non può essere interpretata come approvazione definitiva del progetto, ma come atto di impulso oppure come approvazione condizionata alla verifica della conformità urbanistica.
  • La competenza della Giunta ad adottare la determinazione conclusiva prevista dalla disciplina regionale dei PINT presuppone la preventiva approvazione consiliare del progetto; in mancanza di tale presupposto, la Giunta non è obbligata ad approvare definitivamente il programma.
  • Il diniego della Giunta che intervenga dopo una deliberazione consiliare non definitivamente approvativa del PINT non costituisce esercizio di autotutela sull’atto consiliare e non richiede, per tale ragione, l’intervento dello stesso organo che ha adottato la deliberazione precedente.
  • Quando lo strumento urbanistico comunale subordina la formazione di un PINT alla bonifica dell’area, alla trasformazione o riqualificazione di infrastrutture esistenti e alla partecipazione dell’amministrazione comunale, l’omessa previsione di tali elementi nel progetto impedisce l’approvazione del programma.
  • La mancata osservanza degli obblighi procedimentali di partecipazione non determina l’annullamento del diniego quando, alla luce della disciplina urbanistica applicabile e degli elementi sostanziali mancanti nel progetto, l’amministrazione non avrebbe comunque potuto approvare il PINT.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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