Sentenza del 06/10/2020 n. 21378 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto permessi per realizzare un complesso a destinazione turistico-ricettiva (residence) composto da 44 unità; tuttavia ha accatastato le unità in categoria A (abitativo) e le ha cedute applicando aliquote IVA agevolate (4% e 10%) anziché quella ordinaria (20%). L'Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per IVA dovuta, maggiori IRES e IRAP e sanzioni. La società ha impugnato l'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e ha rigettato il ricorso avverso l'Agenzia delle entrate, confermando le decisioni di merito. La Corte ha ritenuto che il complesso costituisse una struttura ricettiva a gestione unitaria (residence turistico-alberghiero) assimilabile a impresa alberghiera e non a unità di civile abitazione; pertanto le vendite non potevano beneficiare delle aliquote IVA ridotte. La diversa classificazione catastale non è stata ritenuta decisiva. Spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Definisce gli esercizi ricettivi a gestione unitaria e include le residenze turistico-alberghiere; la Corte ha richiamato tale definizione per qualificare il residence come struttura ricettiva d'impresa.
Legge Tupini 2 luglio 1949, n. 408
Richiamata per escludere l'assimilazione della 'casa albergo' o residence alla 'casa di abitazione' ai fini dei benefici previsti dalla legge Tupini.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Tabella A, parte III, punto 127-undecies; punto 127-quaterdecies; Tabella A, parte II, art. 21; art. 10, nn. 8, 8-bis, 8-ter
Le agevolazioni IVA sono riconosciute solo se sussiste la destinazione abitativa effettiva e permanente dell'unità immobiliare; nel caso di residence turistico-alberghiero, sussiste attività d'impresa e quindi non spettano aliquote ridotte.
Legge Regionale Toscana n. 42/2000
Normativa regionale richiamata per la classificazione delle strutture ricettive; la Corte ha ritenuto che l'inquadramento regionale non incida sulla valutazione, ai fini IVA, della natura imprenditoriale dell'attività.
Legge n. 652/1939
Richiamata rispetto a questioni catastali; la Corte ha chiarito che la classificazione catastale non è determinante ai fini dell'IVA quando invece rileva la destinazione d'uso imprenditoriale.
Decreto Legislativo n. 472/1997
Citato in relazione a questioni sanzionatorie e di incertezza; la Corte ha ritenuto non sussistere incertezza interpretativa che giustifichi l'esclusione delle sanzioni.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella contestazione dell'elemento di incertezza di prassi; la Corte ha ritenuto la prassi non sufficiente a creare incertezza rilevante.
Decreto Legislativo n. 546/1992
art. 8 e ss.; art. 18 e ss.
Norme procedurali processuali richiamate nelle doglianze processuali; la Corte ha respinto le censure relative alla motivazione e alla prova.
Massime di principio
- Una struttura organizzata come residence turistico-alberghiero, a gestione unitaria e con fornitura di alloggio e servizi a una massa indistinta di fruitori, integra un'attività d'impresa: le cessioni sono soggette all'IVA ordinaria e non alle aliquote agevolate destinate agli immobili destinati all'abitazione privata.
- La classificazione catastale (es. accatastamento in categoria A) non è decisiva per determinare l'imposizione IVA: conta la reale destinazione d'uso e l'effettiva gestione imprenditoriale.
- Il diritto alle aliquote IVA ridotte richiede che l'unità immobiliare sia effettivamente utilizzata dall'acquirente come abitazione (destinazione abitativa stabile); l'onere della prova grava sul contribuente/venditore che invoca l'agevolazione.
- Il frazionamento e la successiva vendita in unità non alterano automaticamente la qualificazione originaria se permangono gli elementi che configurano un'attività ricettiva a gestione unitaria.
- La successiva variazione di destinazione d'uso richiesta dagli acquirenti dopo la vendita non legittima retroattivamente l'applicazione di aliquote agevolate al venditore al momento della cessione.
- La presenza di alcune pronunce amministrative o di prassi non consolidate non è sufficiente a creare incertezza interpretativa quando esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in senso contrario.
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