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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 4516 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 235/2020 RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Art 77 del DPR n 602/1973 - Giurisdizione attribuita in base alla natura del credito contestato - Inefficacia temporanea della iscrizione ipotecaria per crediti tributari inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione dell'iscrizione ipotecaria disposta ai sensi dell'art.77 DPR n.602/1973; la contestazione riguarda la illegittimità dell'iscrizione perché, sotto il profilo tributario, l'importo del credito tributario risultava inferiore alla soglia minima di 20.000 euro e la soglia era stata superata solo includendo crediti di diversa natura (es. crediti previdenziali) che il Giudice Tributario non può esaminare per difetto di giurisdizione

La decisione

la Commissione Tributaria adita ha dichiarato l'inefficacia temporanea dell'iscrizione ipotecaria sul presupposto che, ai sensi dell'art.77 DPR n.602/1973, l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo se l'importo complessivo del credito tributario non sia inferiore a 20.000 euro; quando la soglia è raggiunta tramite crediti estranei alla giurisdizione tributaria, il giudice tributario non può valutare tali crediti e dunque deve dichiarare l'inefficacia temporanea dell'iscrizione fino a che la situazione non venga chiarita in sede competente

Norme richiamate

  • art. 77 DPR 602/1973

    consente all'Agente della riscossione l'iscrizione di ipoteca solo se l'importo complessivo del credito non sia inferiore a 20.000 euro; il giudice tributario deve verificare la sussistenza del presupposto tributario e, se la soglia è raggiunta includendo crediti di altra natura non sindacabili in sede tributaria, dichiarare l'inefficacia temporanea dell'iscrizione

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della riscossione è sindacabile sotto il profilo tributario: se il credito tributario è, di per sé, inferiore alla soglia di 20.000 euro, l'ipoteca può essere dichiarata temporaneamente inefficace dalla Commissione Tributaria.
  • Quando la soglia minima è superata includendo crediti di natura diversa (es. previdenziali o civili) che non rientrano nella giurisdizione tributaria, il giudice tributario non può valutare questi crediti e pertanto deve limitarsi a dichiarare l'inefficacia temporanea dell'iscrizione fino a che i crediti estranei non siano accertati dalla sede competente.
  • Per il contribuente conviene contestare tempestivamente l'iscrizione dinanzi alla Commissione Tributaria chiedendo la dichiarazione di inefficacia temporanea per preservare gli immobili da effetti esecutivi in ambito tributario.
  • L'Agente della riscossione deve documentare che la soglia dei 20.000 euro è raggiunta da crediti tributari o comunque verificabili in sede tributaria; l'utilizzo di crediti non tributari espone l'iscrizione al rischio di inefficacia nelle controversie tributarie.
  • L'inefficacia temporanea non equivale ad annullamento definitivo: la portata patrimoniale dell'ipoteca potrà essere rivista in via definitiva dalla competente giurisdizione (es. giudice civile) che possa sindacare i crediti di diversa natura.

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