Sentenza del 06/10/2020 n. 2300 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento per vizi di notifica. Ha sostenuto che la notifica effettuata a mezzo PEC, pur con profili di irregolarità formale, ha raggiunto la finalità di conoscenza e quindi non è nulla o è sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; ha inoltre dedotto l'ammissibilità dell'appello proposto dall'agente della riscossione anche se l'Agenzia delle Entrate (titolare del credito) non aveva impugnato la sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile e fondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le irregolarità nella notificazione via PEC non comportano automaticamente nullità se l'atto ha comunque prodotto conoscenza (raggiungimento dello scopo) e ha applicato l'istituto della sanatoria dell'art. 156 c.p.c. Ha inoltre considerato che l'agente della riscossione è parte legittimata e soccombente rispetto alla notifica, per cui il suo appello è valido. In riforma della sentenza impugnata la Commissione ha confermato la cartella di pagamento per la parte non oggetto di estinzione della materia del contendere. Le spese sono compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
Applicata la sanatoria per raggiungimento dello scopo: se la notifica ha comunque prodotto la conoscenza dell'atto, eventuali irregolarità sono considerate sanate.
art. 26, comma 5, DPR n. 602/1973
Rinvio alle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento (art. 60 DPR 600/1973) e, per tale via, alle norme sulle notificazioni nel processo civile; utilizzato per applicare principi del processo civile anche alla cartella di pagamento.
art. 60 DPR n. 600/1973
Disciplina delle notificazioni in materia tributaria cui è ricondotta la notifica della cartella tramite il rinvio dell'art. 26 DPR 602/1973; consente l'applicazione delle regole processuali civili sulla notificazione.
D.M. n. 44/2011 e decreto dirigenziale 16 aprile 2014 (art. 12)
Richiamati i criteri tecnici per il processo telematico; riconosciuta l'equivalenza tra firme CAdES e PAdES e tra le relative estensioni (.p7m e .pdf) ai fini dell'efficacia dei documenti e delle procure digitali.
Regolamento UE n. 910/2014 e decisione di esecuzione n. 1506/2015
Forniscono gli standard tecnici e giuridici per le firme e i servizi fiduciari elettronici, richiamati per conferire validità alle sottoscrizioni telematiche.
Cass. 28 settembre 2018 n. 23620
Principio che l'irritualità della notificazione mediante PEC non comporta automaticamente nullità se è comunque dimostrabile che l'atto è pervenuto e ha prodotto conoscenza.
Cass. 18 aprile 2016 n. 7665
Affermata la non nullità della notificazione telematica anche in presenza di difformità di formato del file quando sia comunque raggiunto l'effetto conoscitivo.
Cass. 27 aprile 2018 n. 10266
Conferma l'equivalenza di tipi di firma digitale ai fini del processo telematico e della validità delle procure digitali.
Cass. 30 ottobre 2018 n. 27561
Richiamata la possibilità di applicare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. alle notificazioni tributarie quando esse abbiano comunque raggiunto la loro finalità.
Cass. 6417/2019
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul principio che la finalità conoscitiva della notificazione prevale sulle irregolarità formali, con possibile sanatoria.
Massime di principio
- La notificazione via PEC, anche se affetta da vizi formali (es. formato del file o estensioni diverse), non è automaticamente nulla se si dimostra che l'atto è pervenuto e ha raggiunto la finalità di conoscenza; in tali casi può operare la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.
- La disciplina tributaria rimanda frequentemente alle regole del processo civile in materia di notificazione; pertanto, i principi del rito civile possono essere applicati anche alle cartelle di pagamento quando previsto dalla normativa di settore.
- L'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o suo antecedente) è parte che può proporre appello quando la sentenza annulla la cartella per vizi di notifica: non è indispensabile che il titolare del credito impugni per rendere ammissibile l'appello dell'agente.
- Se si vogliono far valere in grado d'appello questioni proposte in primo grado ma non investigate per mancata impugnazione, è necessario proporre appello incidentale; la semplice riserva non basta a farle esaminare.
- In caso di controversie con profili tecnici o di novità, il giudice può compensare le spese tra le parti: non sempre la parte soccombente è condannata alle spese.
- Per difendere efficacemente l'impugnazione di una notificazione via PEC, raccogliere e produrre prove sulla effettiva ricezione, su eventuali anomalie tecniche e sulla conoscenza dell'atto è determinante; in difetto, la giurisprudenza tende a riconoscere la validità sostanziale della notifica se il risultato conoscitivo è raggiunto.
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