Sentenza del 06/10/2020 n. 2282 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento mediante studi di settore - Omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio procedimentale - Riparto dell'onere probatorio tra Ufficio finanziario e contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
accertamento del reddito d'impresa basato sugli studi di settore; il contribuente, pur regolarmente invitato al contraddittorio procedimentale, ha deciso di non avvalersi della facoltà di partecipare; l'Ufficio ha dunque determinato il reddito confrontando il reddito dichiarato con quello calcolato applicando gli studi di settore
La decisione
la sentenza ha ritenuto legittimo che l'amministrazione finanziaria fondi l'accertamento anche esclusivamente sul confronto fra il reddito dichiarato e quello desumibile dagli studi di settore quando il contribuente non partecipa al contraddittorio. Tuttavia è stato affermato il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui si basa l'accertamento; l'omessa partecipazione al contraddittorio non preclude dunque la possibilità di ottenere l'annullamento o la riduzione dell'accertamento se il contribuente dimostra, con elementi probatori adeguati, l'inesattezza delle presunzioni dell'Ufficio
Norme richiamate
studi di settore
gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo per la determinazione del reddito d'impresa; le risultanze degli studi possono costituire base dell'accertamento in assenza di elementi contrari prodotti dal contribuente
principio del contraddittorio procedimentale endoprocedimentale
l'invito al contraddittorio è volta a favorire il confronto prima dell'atto impositivo ma la mancata partecipazione, seppur rilevante sul piano procedimentale, non priva il contribuente della possibilità di difendersi in sede giurisdizionale
onere della prova e presunzioni nel diritto tributario
l'Ufficio può fondare l'accertamento su presunzioni derivate dagli studi; spetta poi al contribuente allegare e provare elementi concreti che siano idonei a superare tali presunzioni
Massime di principio
- Se il contribuente non partecipa al contraddittorio precontenzioso, l'amministrazione può comunque adottare un accertamento basato sugli studi di settore; tale accertamento ha natura presuntiva ma è valido finché il contribuente non produce prova contraria
- L'omessa partecipazione al contraddittorio non impedisce di produrre in giudizio, anche per la prima volta, documenti e elementi probatori atti a vincere le presunzioni dell'Ufficio: il processo è il luogo in cui può essere svolta la prova decisiva
- Il peso probatorio si ripartisce in modo che l'Ufficio può inizialmente avvalersi delle risultanze degli studi; il contribuente ha l'onere di fornire elementi concreti e specifici (contabilità, fatture, documenti bancari, perizie) per confutare le presunzioni
- Partecipare al contraddittorio è comunque consigliabile perché consente di evitare o limitare l'accertamento prima della fase contenziosa e di fornire spiegazioni/documenti che possono, in molti casi, neutralizzare le risultanze degli studi
- I documenti prodotti in giudizio sono valutati dal giudice indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti o meno nella fase amministrativa; pertanto anche nuove prove possono ribaltare l'accertamento se ritenute idonee
- Le aziende devono custodire e conservare documentazione probatoria completa e coerente: in assenza di dati contrari sufficienti, le presunzioni desunte dagli studi difficilmente saranno superate
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