Cassazione Civile, Ordinanza n. 03272/2025 del 09/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d'impresa di una holding pura per il periodo d'imposta 2006, applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994. La società aveva presentato istanza di disapplicazione delle norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, deducendo che la mancata produzione di redditi dipendeva dalla situazione delle partecipate: una partecipata consortile era nella fase di avvio, una casa di cura aveva destinato gli utili a riserva, un'altra aveva avuto perdite nei precedenti esercizi e aveva usato l'utile 2006 per coprire tali perdite. L'Agenzia aveva respinto l'interpello e poi emesso l'accertamento. Nei motivi di ricorso per cassazione, l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le cause di disapplicazione vanno verificate in capo alla contribuente e non alle partecipate, e che la mancata distribuzione degli utili non costituirebbe causa oggettiva estranea alla volontà della holding; 2) violazione dell'art. 1, comma 128, lett. c), L. n. 224/2007 e dell'art. 30, n. 6-bis, L. n. 724/1994, contestando l'utilizzo delle condizioni delle partecipate e l'applicabilità, per il 2006, della causa di esclusione fondata sul numero minimo di dipendenti introdotta solo dal 2008, nonché l'esclusione dei consorzi dall'ambito della disciplina.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha valorizzato che la contribuente era una holding pura e che, secondo l'orientamento richiamato, se le società partecipate superano il test di operatività, ciò comporta il superamento automatico del test anche per la holding, con separata valutazione dell'eventuale attività residua; inoltre, la mancata distribuzione degli utili da parte della partecipata integra una situazione oggettiva estranea alla volontà della holding idonea a legittimare la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l'esclusione delle partecipate dalla disciplina può riflettersi sulla holding, che le società consortili sono escluse perché non espressamente ricomprese nell'art. 30 L. n. 724/1994, e che non vi era specifica censura sulla ration decidendi relativa alla mancata distribuzione di utili della casa di cura Santa Maria per la situazione patrimoniale negativa e le perdite pregresse. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e la Corte ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
La disciplina delle società non operative può essere disapplicata in presenza di oggettive situazioni che impediscano il conseguimento dei ricavi presunti; per le holding pure, la verifica può essere condotta anche con riguardo alle partecipate, e il superamento del test da parte di queste può riflettersi automaticamente sulla holding.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
L'istanza di disapplicazione della normativa antielusiva è lo strumento attraverso cui il contribuente può far valere le cause oggettive di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.
Il ricorso lo richiama per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte non accoglie la censura e ritiene infondata la doglianza dell'Ufficio.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata quale base dell'avviso di accertamento per la rettifica del reddito d'impresa.
art. 1, comma 128, lett. c), L. n. 224/2007
La causa di esclusione fondata sul numero minimo di lavoratori dipendenti è successiva al periodo d'imposta 2006 e quindi non applicabile a tale annualità.
art. 30, n. 6-bis, L. n. 724/1994
Norma richiamata dall'Ufficio per la disciplina delle cause di esclusione; la Corte osserva che la specifica causa invocata non era vigente per il 2006.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di società di comodo, per una holding pura la verifica dell'operatività può essere influenzata dall'operatività delle società partecipate: se le partecipate superano il test, il superamento può estendersi automaticamente alla holding, salva la valutazione di eventuale attività residua autonoma.
- La mancata distribuzione di utili da parte della partecipata può integrare una situazione oggettiva estranea alla volontà della holding e costituire causa idonea alla disapplicazione della disciplina delle società non operative.
- Le cause di esclusione o disapplicazione vanno considerate secondo la disciplina vigente nel periodo d'imposta di riferimento; non possono essere applicate retroattivamente previsioni introdotte da norme successive.
- Le società consortili non espressamente ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 30 L. n. 724/1994 sono escluse dalla disciplina delle società di comodo.
- La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di una contestazione puntuale della motivazione decisiva, il motivo non può essere accolto.
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