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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29274/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava la deducibilità dei costi per acquisti di energia elettrica relativi al 2010 sostenendo che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti perché realizzate in forma circolare tra società riconducibili a Green Network, con pari quantità comprate e vendute e pari corrispettivi, e perciò soggette a sanzione ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi di cassazione dell'Agenzia: ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso valore probatorio agli elementi presuntivi dell'Agenzia limitandosi a richiamare la disciplina formale del mercato elettrico e l'archiviazione penale. La Corte ha affermato che il giudice del gravame non ha valutato concretamente l'idoneità inferenziale degli indizi e che il decreto di archiviazione penale non è vincolante per il giudice tributario. Ha quindi accolto il ricorso e rinviato per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale di secondo grado.

Norme richiamate

  • d.l. n. 16/2012, art. 8, comma 2

    Norma richiamata come disposizione che prevede la sanzione per operazioni oggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sul reddito; la Corte ha ritenuto legittima la prospettazione dell'Agenzia volta a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e ha disposto il riesame da parte del giudice di merito alla luce degli indizi acquisiti.

  • cod. civ., art. 2697

    Rinvio al principio dell'onere della prova: la Corte ha richiamato la corretta ripartizione dell'onere probatorio tra parte che allega (Agenzia) e resistente, rilevando che la società non ha fornito prova della economicità concreta delle operazioni.

  • cod. civ., art. 2729

    Norma sulle prove presuntive: la Corte ha censurato il giudice del gravame per non aver valutato compiutamente l'idoneità inferenziale degli elementi indiziari presentati dall'Agenzia ai fini della deduzione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109, commi 1 e 4

    Richiamato in relazione alle regole sulla determinazione del reddito e alla deducibilità dei costi, quale quadro normativo tributario di riferimento per la controversia sulla deducibilità dei costi d'acquisto.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma primo, n. 3

    Norma invocata per dedurre il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle norme probatorie da parte del giudice del gravame; la Corte ha ritenuto il motivo fondato.

  • cod. proc. civ., art. 360bis, comma primo, n. 2

    Richiamata dall'opponente per eccepire inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto le eccezioni infondate, precisando che il ricorso non mirava a contrastare conforme giurisprudenza né era precluso dalla disciplina della 'doppia conforme'.

  • cod. proc. civ., art. 291

    Richiamato in relazione alla sanatoria della nullità della notificazione: la Corte ha ricordato che la nullità può essere sanata con rinnovazione su ordine del giudice o con costituzione della parte intimata.

  • Regolamento dell'Autorità (Reg. n. 111/06 richiamato in sentenza)

    Il giudice del gravame aveva fondato gran parte della decisione sulla disciplina regolamentare del mercato elettrico (mancata obbligatorietà di iscrizione/registrazione e carattere comune delle compensazioni), ma la Corte ha rilevato che la disciplina formale non esclude la necessità di verificare concretamente l'effettività delle operazioni nel caso specifico.

  • cod. proc. pen., art. 654

    Richiamato per puntualizzare che il decreto di archiviazione penale (art. 408) non equivale a una pronuncia di merito vincolante per il giudice tributario; la Corte ha affermato che l'archiviazione può concorrere come elemento indiziario ma non impedisce la diversa valutazione tributaria.

  • cod. proc. pen., art. 408

    Riferimento alla disciplina del decreto di archiviazione: la Corte ha sottolineato che tale provvedimento non dà autorità di cosa giudicata e non è vincolante nel processo tributario.

Massime di principio

  • In controversie tributarie su operazioni presumibilmente fittizie il giudice deve valutare compiutamente, e non astrattamente, l'idoneità inferenziale degli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione finanziaria.
  • La disciplina formale del mercato (es. modalità di regolazione e assenza di tracciabilità obbligatoria) non esime il giudice dall'accertare concretamente l'effettività delle operazioni nel caso concreto.
  • Un decreto di archiviazione penale non è vincolante nel giudizio tributario e può valere solo come elemento indiziario da valutare insieme agli altri elementi probatori.
  • Vizi di notifica nei confronti di precedenti domicili difensivi costituiscono, di regola, nullità sanabile: la costituzione dell'intimato o la rinnovazione possono sanare la notifica.
  • L'onere della prova resta rilevante: chi allega l'inesistenza oggettiva deve fornire elementi presuntivi idonei; la controparte deve provare la concretezza ed economicità delle operazioni quando richiesto.

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