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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29233/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un bonifico domiciliato di Euro 2.000,00 disposto tramite il servizio BPIOL che sarebbe stato incassato da persona diversa dal beneficiario (Giuseppe Romanucci) con documento presumibilmente falso; per evitare la perdita del credito Genertel aveva dovuto effettuare un secondo pagamento. Sosteneva, tra l'altro, che la disciplina dell'art. 43, secondo comma, del R.D. 21/12/1933 n.1736 (legge assegni) dovesse essere estesa per analogia al bonifico domiciliato, con conseguente responsabilità dell'istituto pagatore a prescindere dalla colpa nell'identificazione del percettore; inoltre censurava la diligenza di Poste Italiane per aver verificato un solo documento d'identità anziché due e per la mancata trasmissione di ulteriori dati del beneficiario tramite la piattaforma telematica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha ritenuto inammissibile e/o infondato il primo motivo circa l'estensione analogica dell'art. 43 R.D. 1736/1933, osservando che il bonifico domiciliato è inquadrabile come delegazione di pagamento (mandato) soggetta alle regole contrattuali e di mandato e che, in ogni caso, la giurisprudenza ha già interpretato la responsabilità della banca negoziatrice in termini contrattuali che ammettono la prova liberatoria della diligenza; pertanto non sussisteva necessità di colmare la materia per analogia. Sui profili di diligenza, la Corte ha confermato la statuizione d'appello che aveva ritenuto provata l'attività di identificazione svolta da Poste (verifica della corrispondenza dei dati anagrafici con il documento esibito, annotazione sulla quietanza, controllo di codice fiscale e parola chiave), escludendo l'obbligo generale di richiedere due documenti d'identità o di conservare copia del documento: la circolare ABI è non precettiva e l'identificazione normalmente può avvenire con un solo documento riconosciuto valido, salvo evidenti anomalie. Le spese di giudizio sono compensate; è prevista l'eventuale integrazione del contributo unificato secondo il DPR 115/2002 se dovuta.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge sugli assegni), art. 43, secondo comma

    La Corte ha ritenuto che l'art. 43 non sia direttamente applicabile al bonifico domiciliato; comunque la giurisprudenza che interpreta l'art. 43 come regolante una responsabilità contrattuale ammette la prova liberatoria della diligenza, e quindi l'eventuale ricorso all'art. 43 non avrebbe mutato il regime sostanziale applicato nel caso concreto

  • Art. 12 Disp. sulla legge in generale (Preleggi)

    Richiamato dalla ricorrente per giustificare l'analogia normativa; la Corte ha però ritenuto superfluo il ricorso all'analogia, perché la fattispecie è regolata dal diritto del mandato/contratto

  • Codice civile, art. 1176, secondo comma

    Fornisce il parametro di diligenza qualificata richiesto all'operatore professionale (Poste) nell'identificazione del percettore; la Corte ha applicato questo criterio per valutare la diligenza di Poste

  • Codice civile, art. 1218

    Stabilisce l'onere del debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento; la Corte ha ritenuto che Poste avesse adempiuto a tale onere dimostrando di aver eseguito le verifiche richieste dal contratto e dal normale standard professionale

  • Codice civile, art. 1189

    Richiamato in primo grado come regola generale sul pagamento al portatore o alla persona apparentemente legittimata; la Corte ha comunque inquadrato la fattispecie nel mandato/contratto e nei criteri di diligenza professionale

  • Codice civile, artt. 1362, 1366 e 1370

    Norme relative all'interpretazione e formazione del contratto: la Corte ha ricordato che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo specifiche ipotesi

  • Codice civile, art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha richiamato le regole sul riparto dell'onere probatorio e riconosciuto la possibilità per il giudice del merito di desumere la prova liberatoria da presunzioni fondate

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2

    Norma che elenca i documenti di identità: il contratto non imponeva la presentazione di due documenti ex art.35, comma 2; la Corte ha ritenuto che la verifica tramite un documento valido sia normalmente sufficiente

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    La circolare è stata ritenuta non precettiva: fornisce una raccomandazione (es. richiedere due documenti) ma non vincola l'operatore bancario/postale imponendo la regola come obbligo giuridico

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 86

    Richiamato nel testo per il confronto con l'assegno circolare; non è stato ritenuto applicabile direttamente al bonifico domiciliato

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per la possibile integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha disposto l'eventuale versamento se dovuto

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato è inquadrabile come una delegazione di pagamento (mandato) e non come un titolo di credito: si applicano quindi le regole del mandato e del diritto contrattuale.
  • La responsabilità dell'istituto pagatore (banca/poste) per pagamento ad persona diversa dal beneficiario ha natura contrattuale: l'istituto può liberarsi dimostrando o l'esatto adempimento (pagamento al reale beneficiario) o di aver usato la diligenza professionale richiesta (art.1176, II comma) nell'identificazione.
  • La verifica dell'identità può, in assenza di anomalie, essere regolarmente effettuata tramite il confronto dei dati anagrafici con il documento d'identità esibito e con ulteriori elementi (es. codice fiscale, parola chiave); non è sempre obbligatorio richiedere due documenti fotografici salvo diversa previsione contrattuale o normativa.
  • Le raccomandazioni o circolari (es. ABI) non hanno valore precettivo se non richiamate espressamente da norme o contratti: sono utili best practice ma non automaticamente vincolanti.
  • L'assenza della copia del documento d'identità nei fascicoli processuali non esclude la possibilità per il giudice di desumere, anche per presunzioni, che l'operatore abbia effettuato le verifiche necessarie, purché vi siano elementi circostanziali (annotazioni sulla quietanza, corrispondenza di codice fiscale, password, mancanza di anomalie) che lo giustifichino.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, l'ordinante dovrebbe inserire nella piattaforma telematica quanti più dati identificativi possibile (data di nascita, estremi del documento) e gli operatori dovrebbero annotare in modo dettagliato le verifiche effettuate, nel rispetto delle regole sulla privacy.

Testo integrale

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