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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29224/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel aveva disposto, tramite il servizio BancoPosta Impresa Online, un bonifico domiciliato di Euro 1.250,00 a favore di un proprio creditore. Poste Italiane aveva pagato l'importo a persona diversa che si era presentata allo sportello con un documento presumibilmente falso. Genertel chiese il risarcimento per il doppio pagamento: primo pagamento inesatto e successivo pagamento al reale creditore. In cassazione Genertel contestò: 1) l'esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disciplina assegni) al bonifico domiciliato; 2) la valutazione della diligenza di Poste nella identificazione del percettore, sostenendo che la piattaforma non consentiva l'inserimento di ulteriori dati e che sarebbe stato necessario richiedere due documenti d'identità e conservare copia degli stessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo: il bonifico domiciliato si inquadra come delegazione di pagamento/mandato e non richiede l'estensione analogica della normativa sugli assegni; il regime di responsabilità resta contrattuale con onere per il delegato di dimostrare l'esatto adempimento o, in alternativa, di aver esercitato la dovuta diligenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il gravame sul piano probatorio e della diligenza: l'interpretazione del regolamento contrattuale è valutazione di merito plausibile; la raccomandazione ABI non ha carattere precettivo e l'identificazione tramite un documento apparentemente autentico, riscontro del codice fiscale e della password e annotazione degli estremi sulla quietanza può integrare prova liberatoria sufficiente. L'assenza della copia del documento è omissione probatoria ma il giudice di merito ha legittimamente tratto presunzioni dalla quietanza annotata. La Corte ha compensato le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge sugli assegni), art. 43, secondo comma

    art. 43, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La Corte ha escluso l'estensione analogica a favore del bonifico domiciliato: la disposizione è prevista per l'assegno non trasferibile e, pur essendo ritenuta dalla giurisprudenza interpretabile in senso evolutivo, non impone un regime differente rispetto alle regole generali di responsabilità contrattuale quando il rapporto è di mandato/delegazione.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 86

    art. 86 R.D. n. 1736/1933 (richiami alla disciplina degli assegni circolari)

    Richiamato nel quadro della disciplina assegni ma non applicabile per analogia al bonifico domiciliato secondo la Corte.

  • Codice Civile, art. 1218

    Principio generale dell'obbligo di adempiere e possibilità per il debitore di provare di non essere responsabile per l'inadempimento (prova liberatoria dell'adempimento o della non imputabilità).

  • Codice Civile, art. 1176, secondo comma

    Diligenza del professionista/operatore: posta a carico di Poste l'attenzione richiesta dalla sua qualità professionale; la prova della dovuta diligenza esonera dalla responsabilità.

  • Codice Civile, art. 1189

    Richiamato per il tema della liberazione del mandatario: l'interpretazione contrattuale può introdurre deroghe alla regola generale purché coerenti con il rapporto negoziale.

  • Codice Civile, art. 2697

    Regole sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente impostato e soddisfatto il riparto probatorio.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2

    art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000

    Individua i tipi di documenti di identificazione; la Corte ha rilevato che il regolamento contrattuale non imponeva l'esibizione di più documenti per ogni riscossione.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    art. 12 Disp. sulla legge in generale

    Richiami al possibile uso dell'analogia ma la Corte ha escluso la necessità di colmare lacune richiamando la disciplina degli assegni.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma processuale relativa al contributo unificato; la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo accessorio per il ricorrente.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    Raccomandazione alle banche di richiedere due documenti con foto per l'identificazione dei presentatori degli assegni; la Corte ha ribadito il carattere non precettivo della circolare, non imponendo in via assoluta la richiesta di due documenti.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 12477/2018 e seguenti)

    Cass. Sez. Un. n. 12477/2018

    Orientamenti della Corte di legittimità che qualificano la responsabilità della banca negoziatrice come responsabilità contrattuale e precisano che, anche nell'ipotesi di pagamento a persona diversa, la banca può liberarsi dimostrando di aver usato la dovuta diligenza.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento/mandato e non come assegno: la disciplina degli assegni non si estende automaticamente per analogia.
  • La responsabilità dell'istituto pagatore è di natura contrattuale: esso deve dimostrare alternativamente l'esatto adempimento (pagamento al reale beneficiario) o di aver esercitato la dovuta diligenza professionale nell'identificazione del percettore.
  • L'identificazione può essere considerata diligente se l'operatore verifica la corrispondenza tra i dati del flusso telematico e il documento esibito, riscontra codice fiscale/password comunicati dall'ordinante e annota gli estremi sulla quietanza; non è assolutamente vincolante la richiesta di due documenti sulla base della sola circolare ABI.
  • La piattaforma informatica e i campi inseriti dall'ordinante non sollevano automaticamente l'operatore dall'onere di diligenza: è importante che le condizioni contrattuali definiscano chiaramente quali dati siano necessari e quali controlli l'operatore deve eseguire.
  • L'assenza in giudizio della copia del documento è omissione probatoria rilevante ma non necessariamente decisiva: il giudice di merito può ritenere sufficiente prova liberatoria una motivata presunzione fondata sull'annotazione della quietanza e sulle verifiche svolte.
  • Per ridurre il rischio di duplicati e contestazioni, è prudente per chi dispone bonifici domiciliati inserire quanti più elementi identificativi (es. data di nascita, estremi documento) e per l'operatore conservare registrazioni/annotazioni delle verifiche effettuate.

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