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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29239/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un bonifico domiciliato di Euro 1.400,00 disposto a favore di Vincenzo Castiello che sarebbe stato incassato da persona diversa presentando un documento presumibilmente falso; sosteneva che Poste, in quanto mandataria/delegata al pagamento, fosse inadempiente e dovesse rispondere come la banca negoziatrice che paga assegno non trasferibile a persona diversa, invocando l'applicazione per analogia dell'art. 43, secondo comma, R.D. 21/12/1933 n.1736. Il Tribunale di Trieste (appello) aveva rigettato la domanda ritenendo il bonifico domiciliato un istituto di delegazione (mandato) e non equiparabile all'assegno non trasferibile; ha inoltre ritenuto che Poste avesse provato la diligenza professionale richiesta avendo verificato la corrispondenza dei dati anagrafici con il documento esibito, il codice fiscale e la parola chiave, nonché l'autenticità apparente del documento tramite la procedura informatica “Oracolo”. Genertel ha impugnato in Cassazione chiedendo l'estensione analogica dell'art.43 e contestando il giudizio di diligenza di Poste e il riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (l'analogia con l'art.43 legge assegni) perché la fattispecie è disciplinata dalla regola del mandato/delegazione e non richiede un'integrazione analogica; in ogni caso il regime applicato in appello (onere di provare l'esatto adempimento o, in alternativa, la dovuta diligenza) sostanzialmente coincide con quello applicato dalla giurisprudenza all'assegno non trasferibile. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibili alcune censure (accertamenti di fatto e interpretazione contrattuale insindacabile) e infondate le restanti: ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale secondo cui le condizioni contrattuali richiedevano il riscontro dei dati con il documento esibito e che la procedura “Oracolo”, il riscontro del codice fiscale e della parola chiave e l'assenza di evidenti anomalie consentivano di ritenere assolto l'onere di diligenza professionale da parte di Poste. Ha compensato integralmente le spese di Cassazione e ha richiamato la possibile applicazione dell'art.13 co.1-quater DPR 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, secondo comma

    La Corte ha escluso l'estensione analogica della norma al bonifico domiciliato: l'art. 43 disciplina l'assegno (e per richiamo l'assegno circolare) e la responsabilità della banca negoziatrice, ma il bonifico domiciliato è qualificato come delegazione/mandato e regolato dalle norme sul mandato e dall'art.1218 c.c.; inoltre la giurisprudenza ha interpretato la responsabilità della banca come contrattuale con possibilità di prova liberatoria.

  • Codice civile, art. 1176, secondo comma

    Il dovere di diligenza dei professionisti (Poste quale operatore professionale) è il parametro per valutare l'operato della mandataria: la prova liberatoria può essere soddisfatta dimostrando l'uso della diligenza qualificata richiesta.

  • Codice civile, art. 1218

    Regola l'onere del debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento; applicata per valutare se Poste abbia dimostrato di aver adempiuto esattamente o di aver agito con la dovuta diligenza.

  • Codice civile, art. 1189

    Richiamato nei passaggi del merito: la mandataria non può ritenersi liberata automaticamente dall'adempimento in presenza di apparente legittimazione dell'accipiens; resta l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o la diligenza.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2

    Norme sui tipi di documenti di identificazione; la Corte ha ritenuto che il contratto tra le parti non imponeva necessariamente la presentazione di due documenti e che l'identificazione tramite un documento idoneo è normalmente sufficiente.

  • art. 12 disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    Richiamata nella critica all'analogia: la Corte ha affermato che non è necessario colmare la materia con analogie quando il bonifico domiciliato è già disciplinato come delegazione/mandato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    La Corte ha segnalato che possono sussistere gli estremi per un ulteriore versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso (se dovuto).

  • Circolare ABI 7 maggio 2001 (raccomandazione)

    Raccomandazione non precettiva: la Corte ha ribadito che la circolare non impone l'uso obbligatorio di due documenti di identità e non costituisce best practice giuridicamente vincolante per esigere la doppia verifica.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va qualificato come delegazione/mandato: si applicano le regole del mandato e, in generale, l'art.1218 c.c. per la ripartizione dell'onere probatorio, non automaticamente le norme sugli assegni.
  • La responsabilità dell'istituto che esegue il pagamento delegato ha natura contrattuale e il delegato può liberarsi dalla responsabilità provando o l'esatto adempimento (pagamento al reale beneficiario) o di aver eseguito la prestazione con la dovuta diligenza professionale.
  • La diligenza richiesta al prestatore professionale si valuta con i parametri dell'art.1176, II comma: non esiste un unico modello obbligatorio (es. esibizione di due documenti) se le condizioni contrattuali e le prassi operative consentono di adempiere con idonei controlli alternativi.
  • La raccomandazione ABI (richiesta di due documenti) non ha valore normativo vincolante: può essere considerata elemento di valutazione ma non impone di per sé responsabilità in mancanza di sua applicazione.
  • L'assenza in giudizio della copia del documento d'identità non impedisce che il delegato dimostri la propria diligenza mediante altri mezzi probatori (procedure informatiche di verifica, corrispondenza di dati telematici, password/codice fiscale forniti dall'ordinante): il giudice può ammettere presunzioni fondate su accertamenti tecnici e procedurali.
  • L'ordinante dovrebbe, per cautela, inserire quante più informazioni identificative possibili (data di nascita, estremi documento) quando la piattaforma lo consente; tuttavia la maggiore completezza dei dati non esonera automaticamente la mandataria dall'obbligo di verifica al momento del pagamento.
  • In contenziosi analoghi il giudice valuterà prioritariamente il contenuto contrattuale, le modalità concrete di verifica adottate dall'istituto (inclusa l'esistenza e l'uso di procedure di autenticazione) e la sussistenza di evidenti anomalie nei documenti esibiti.

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