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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29246/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso del credito d'imposta relativo ai dividendi 1999 corrisposti dalla controllata italiana alla controllante francese. La società francese invocava l'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia per ottenere il rimborso del credito d'imposta, nonostante la esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia (attuata in Italia). L'Agenzia delle Entrate aveva rifiutato il rimborso sostenendo che non era stata pagata alcuna imposta né in Italia né in Francia e che, pertanto, non sussisteva doppia imposizione da compensare

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio che aveva riconosciuto il diritto al rimborso alla Teleperformance. La Corte ha ritenuto che, in base al principio indicato nella pronuncia di rinvio (e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia), è sufficiente che i dividendi siano stati inclusi nella base imponibile nello Stato di residenza della società madre (Francia) per consentire il riconoscimento del credito d'imposta ai sensi della Convenzione, purché sia garantito il principio di neutralità fiscale (cioè la società madre francese non subisca un trattamento fiscale peggiore rispetto a una ipotetica società madre italiana). La Corte ha inoltre respinto eccezioni procedurali circa la forma della notifica telematica ritenendole infondate

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, comma III

    Norma nazionale che ha consentito alla società italiana di non applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi in virtù dell'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, par. 4, lett. b)

    diritto per il soggetto residente in uno dei due Stati, il quale riceve la corresponsione dell'ammontare di un dividendo da un soggetto residente dell'altro Stato di ottenere, dall'Amministrazione Finanziaria del Paese in cui ha sede il soggetto che ha distribuito tale cespite, il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato ad un soggetto residente

    La Corte ha applicato la Convenzione nel senso che il diritto al rimborso può sorgere anche quando l'esenzione dalla ritenuta è stata operata in Italia, se il dividendo è stato incluso nella base imponibile nello Stato di residenza della beneficiaria e non deriva in un trattamento fiscale discriminatorio

  • Direttiva madre-figlia (c.d. Direttiva 1990) e d.lgs. n. 136 del 1993

    L'esenzione prevista dalla Direttiva non esclude automaticamente il diritto della società madre, ai sensi della Convenzione, al rimborso del credito d'imposta; i due regimi vanno coordinati per assicurare la neutralità fiscale

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 151 del 10/8/1994, art. 10, lett. b)

    alle società madri con sede in Francia, che ricevano il pagamento di dividendi da parte di società residenti in Italia, spetta un credito d'imposta 'in misura pari alla metà del credito d'imposta cui avrebbe diritto un soggetto residente in Italia, previa applicazione della ritenuta nella misura del 5 per cento. In altre parole la società francese avrà diritto al pagamento di una somma di 28,125%; e su tale ammontare deve essere applicata la ritenuta del 5% (rimborso 26,72%)'.

    La CTR ha utilizzato la circolare come indicazione pratica per quantificare e coordinare il trattamento, ritenendola utile a garantire la neutralità fiscale tra società madri italiane e francesi

  • Cass. sez. V, 20.5.2021, n. 13845 (sentenza di rinvio)

    Principio di rinvio: l'inclusione del dividendo nella base imponibile dello Stato di residenza della società madre può giustificare il riconoscimento del credito d'imposta anche se l'esenzione dalla ritenuta è stata applicata, e va verificata la neutralità fiscale

  • Causa C‑389/18 (Brussels Securities), Corte di Giustizia UE

    Giurisprudenza UE utilizzata per affermare che l'esenzione dalla ritenuta non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica e che occorre una verifica concreta del rischio di duplicazione fiscale

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    Norma invocata dall'Agenzia per il motivo di cassazione (violazione di norme processuali e di diritto)

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Norma processuale richiamata nella censura relativa alla motivazione della decisione impugnata

  • Codice civile, art. 2697

    Richiama l'onere della prova: l'Amministrazione sosteneva che fosse a carico della società provare la doppia imposizione, ma la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti attraverso la prova dell'inclusione del dividendo nella dichiarazione francese

  • Cass. SU, 25.3.2019, n. 8312

    Principio sulle notificazioni telematiche: la mancata conformità formale non implica automaticamente improcedibilità se il controricorrente non contesta la conformità e si è potuto difendere efficacemente

Massime di principio

  • L'inclusione del dividendo nella base imponibile nello Stato di residenza della società beneficiaria può essere sufficiente per riconoscere il diritto al rimborso del credito d'imposta ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, anche se nel concreto non risulta versata imposta nello Stato di residenza
  • L'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente l'operatività delle convenzioni contro le doppie imposizioni: i due regimi devono essere coordinati per garantire il principio di neutralità fiscale
  • Il richiedente il rimborso deve fornire prova che il dividendo è stato incluso nella base imponibile nello Stato di residenza; tale prova è centrale per il riconoscimento del credito
  • Le circolari amministrative possono essere utilizzate come criterio interpretativo operativo per il coordinamento tra ritenute, credito d'imposta e misure di neutralità, ma la soluzione definitiva si basa su norme convenzionali, nazionali e giurisprudenza UE
  • Questioni di forma nella notificazione telematica non comportano automaticamente l'improcedibilità se la controparte non contesta la conformità e ha potuto esercitare la difesa: la sostanza del diritto di difesa prevale sulle mere formalità

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