Cassazione Penale, Sentenza n. 3884/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: Platania è gravemente indiziato dei reati di trasporto (capo 9) e cessione di sostanza stupefacente (capo 17), aggravati dall'art. 416-bis, comma 1 cod. pen. Il ricorrente, tramite difesa, ha contestato la sussistenza di gravi indizi per la cessione (affermazione che la sua presenza fosse meramente casuale o una connivenza non punibile), ha denunciato carenza di elementi per applicare l'aggravante mafiosa (mancanza di prova di consapevolezza di favorire il clan o di una cassa comune) e ha contestato l'adeguatezza della misura cautelare chiedendo misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo logico e sufficiente la sussistenza di gravi indizi in relazione alla cessione di stupefacente (rilievo della presenza del ricorrente nelle fasi cruciali dell'operazione, delle intercettazioni che mostrano apporto operativo e di altre circostanze che escludevano la mera presenza passiva). Ha confermato la valutazione dell'aggravante mafiosa sulla base del coinvolgimento del ricorrente in attività a vantaggio dell'organizzazione e dei rapporti con esponenti del sodalizio. Ha inoltre giudicato adeguata la custodia cautelare in carcere per il pericolo di recidiva e il forte radicamento del soggetto nel territorio e nei rapporti con il clan. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen., comma 1
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché il ricorrente ha compiuto azioni criminose a diretto vantaggio dell'organizzazione e si è interfacciato operativamente con esponenti del clan, mostrando consapevolezza e utilità per il sodalizio
Il controllo di legittimità della Cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi è limitato: può intervenire solo per violazione di norme o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito rivedere la valutazione di merito sui riscontri probatori
Richiamato per distinguere tra mera connivenza non punibile e concorso: è richiesto un contribuito consapevole che agevoli o garantisca l'azione del coautore
In tema di stupefacenti il fatto criminoso si sviluppa in una sequenza dalla promessa alla cessione; chi partecipa a una fase significativa della sequenza (anche non iniziale) può essere concorso nel reato
artt. 275 commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
artt. 275 commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla motivazione della misura cautelare: il giudice ha motivato l'esigenza cautelare con il pericolo di recidiva, il radicamento nel territorio e i rapporti con il clan, giustificando la carcerazione
Massime di principio
- La Cassazione non rivede la valutazione di merito sui fatti salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione: le critiche che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non collegate a vizî formali o aporie evidenti
- In casi di stupefacenti è sufficiente che il soggetto partecipi a una fase significativa della sequenza criminosa (anche non all'ideazione) perché configuri concorso: la materiale "traditio" non è l'unico momento rilevante
- La differenza tra mera connivenza non punibile e concorso sta nell'apporto consapevole e utile al compimento del reato: presenza passiva non è concorso, ma condotte che garantiscono sicurezza, coordinamento o segnalazioni possono costituire contributo
- Per l'aggravante di favoreggiamento mafioso (art. 416-bis) è necessario desumere, anche da indizi, la consapevolezza del vantaggio per l'organizzazione e il collegamento operativo con esponenti del clan; la mancanza di una "cassa comune" non esclude automaticamente l'aggravante se sussistono altri elementi di favore
- La misura cautelare deve essere motivata con esigenze concrete (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, gravità del fatto, collegamento con organizzazioni criminali): la presenza di un forte radicamento territoriale e precedenti specifici sostiene misure più afflittive
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