Cassazione Civile, Ordinanza n. 37388/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una querela di falso proposta da una persona fisica e da una società di capitali avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica di un avviso di accertamento fiscale concernente l'anno d'imposta 1998. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In Cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 145 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di società di capitali, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita esclusivamente presso la sede legale o presso la residenza del legale rappresentante, e che il notificatore avrebbe omesso tale verifica. Con il secondo motivo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e alla lettura della dichiarazione dell'agente postale contenuta nella sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente rubricata come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto conforme a giurisprudenza la ricostruzione della notificazione dell'avviso di accertamento, eseguita secondo l'art. 140 c.p.c. richiamato dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, essendo il destinatario temporaneamente irreperibile all'indirizzo noto. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, richiede una rivalutazione del fatto già esaminato e motivato dal giudice di merito.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La notificazione degli avvisi di accertamento segue, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario all'indirizzo noto, il rito dell'art. 140 c.p.c.
Per la notifica alle società si richiamano i criteri di ricerca del destinatario e dei possibili consegnatari presso la sede indicata; la questione non consente però, in cassazione, una diversa ricostruzione del fatto.
Quando il destinatario conosciuto non viene rinvenuto perché temporaneamente assente, la notifica si perfeziona mediante deposito, affissione dell'avviso e invio della raccomandata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La notificazione di un avviso di accertamento, quando il destinatario sia temporaneamente irreperibile all'indirizzo conosciuto, può essere validamente eseguita secondo la procedura dell'art. 140 c.p.c. richiamata dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
- La decisività del vizio motivazionale va esclusa quando il ricorrente non indichi elementi concreti idonei a smentire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- La querela di falso contro l'avviso di ricevimento o contro atti di notificazione non può essere accolta se il giudice di merito ha accertato regolarmente il perfezionamento della notifica sulla base di elementi di fatto congruamente motivati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →