Cassazione Civile, Ordinanza n. 01819/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, da parte dell'ente locale, del diritto di superficie su un'area poi coinvolta in un complesso contenzioso tra i proprietari originari del suolo, l'ente e il costruttore. Dopo che i proprietari originari avevano agito contro l'ente e contro il costruttore e la Corte d'appello aveva condannato solo il costruttore al risarcimento dei danni, il cessionario del diritto di superficie ha convenuto in giudizio l'ente chiedendo di essere tenuto indenne dalle conseguenze della condanna passata in giudicato, assumendo l'inadempimento dell'ente alla convenzione traslativa e prospettando una garanzia per evizione. In appello ha dedotto, da un lato, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la domanda dovesse essere accolta comunque in base alla qualificazione giuridica dei fatti; dall'altro, ha contestato che non vi fosse stata evizione, affermando che la fattispecie dovesse essere ricondotta a occupazione usurpativa e che la proprietà del fondo fosse in realtà passata al cessionario o comunque non si fosse consolidata in capo all'ente. La Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo che la domanda originaria fosse stata impostata come azione di garanzia per evizione con richiesta risarcitoria meramente consequenziale, che i proprietari originari avessero agito in risarcimento e non in rivendica, e che pertanto mancassero i presupposti dell'evizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'interpretazione della domanda compiuta dai giudici di merito era frutto della lettura complessiva dell'atto introduttivo, del suo contenuto sostanziale e delle conclusioni, e non integrava violazione dell'art. 112 c.p.c. né altri vizi dedotti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente introduceva una ricostruzione fattuale non adeguatamente supportata dagli atti e, in parte, nuova in sede di legittimità; inoltre, ha osservato che non vi era stata alcuna rivendica vittoriosa dei terzi né una privazione del diritto reale del cessionario tale da integrare l'evizione. La domanda risarcitoria dei proprietari originari, infatti, era stata letta come rinuncia alla tutela petitoria e come causa del consolidarsi dell'acquisto in capo al soggetto pubblico, con conseguente esclusione della garanzia per evizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio prospettato per la dedotta violazione di legge sostanziale; la Corte richiama la necessità di sussumere correttamente la doglianza nel relativo paradigma.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio prospettato per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte afferma che non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come possibile veicolo del vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo, ma ritenuto non integrato nel caso concreto.
la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente interpretato e qualificato la domanda sulla base del contenuto complessivo dell'atto introduttivo.
richiamati dal ricorrente in tema di garanzia per evizione; la Corte osserva che i relativi presupposti non ricorrevano perché mancava un'azione vittoriosa di rivendica da parte del terzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e deve essere compiuta avendo riguardo non solo alle conclusioni, ma al contenuto complessivo dell'atto, alla connessione logica delle allegazioni, alla vicenda dedotta e allo scopo pratico perseguito dalla parte.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alla domanda un contenuto del tutto diverso da quello effettivamente proposto; non basta una diversa lettura possibile delle conclusioni se il significato complessivo dell'atto è stato correttamente ricostruito.
- La garanzia per evizione presuppone che, dopo il trasferimento del diritto, il compratore venga privato del bene o del diritto per effetto dell'esito vittorioso di un'azione di terzo avente natura petitoria; in mancanza di una rivendica vittoriosa o di una reale perdita del diritto, la garanzia non è azionabile.
- Nelle vicende di occupazione illegittima di beni immobili, la scelta del rimedio spetta al titolare del diritto leso: la domanda di mero risarcimento può equivalere a rinuncia alla tutela petitoria e può impedire di successivamente sostenere che il bene non sia mai uscito dalla sfera dell'occupante pubblico.
- In sede di legittimità non sono ammissibili ricostruzioni fattuali nuove o non supportate in modo specifico dagli atti di causa; la censura deve confrontarsi con l'accertamento compiuto dai giudici di merito e indicare con precisione il vizio denunciato.
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