Cassazione Civile, Ordinanza n. 35912/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di un geometra avverso cartelle di pagamento per contributi previdenziali richiesti dalla Cassa di categoria a decorrere dal 2010. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato, escludendo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio e del conseguente obbligo contributivo perché il professionista risultava assunto come dipendente da una società pubblica operante nel settore dell'edilizia popolare, con inquadramento nel CCNL Federcasa come tecnico esperto, poi evoluto di livello, e non come "geometra". La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione della normativa istitutiva e regolamentare della Cassa e sostenendo che l'obbligo contributivo non può essere escluso per il solo fatto che il professionista sia dipendente di terzi, se non ricorrono specifiche condizioni di esonero. In particolare, la ricorrente ha dedotto che l'esonero opera solo quando il dipendente sia formalmente inquadrato come geometra e il CCNL preveda un ruolo professionale coerente con l'iscrizione all'albo e con le norme dell'Ordine; nel caso concreto, l'inquadramento come "impiegato tecnico" impedirebbe di escludere l'obbligo di iscrizione e contribuzione. La Cassa ha inoltre richiamato la propria disciplina statutaria e regolamentare, sostenendo che il mancato assolvimento degli oneri di autocertificazione o delle dichiarazioni richieste non integra violazione dell'art. 2697 c.c., ma conseguenza dell'applicazione delle regole della Cassa. Il geometra ha resistito con controricorso; l'agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha richiamato un precedente recente in materia e ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale. L'eventuale svolgimento occasionale della professione, la mancata produzione di reddito o la mera iscrizione ad altra gestione INPS non escludono, di per sé, gli obblighi verso la previdenza di categoria. La Corte ha poi rilevato che, in base allo statuto e alle delibere regolamentari della Cassa, l'esonero per i geometri dipendenti può operare solo entro le condizioni specificamente fissate dall'ente, tra cui la dichiarazione di non esercizio dell'attività professionale autonoma e, nella disciplina successiva, l'inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, purché l'attività sia svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro e rientri nelle mansioni del ruolo contrattuale, oppure vi sia dichiarazione datoriale di insussistenza di attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra. Secondo la Corte, la sentenza d'appello non si è attenuta a tali principi nel ritenere insussistente l'obbligo contributivo del professionista. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale dedotto per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 1, L. 37/1967
norma richiamata quale base dei presupposti iscrittivi e contributivi dei geometri
artt. 10, 11 e 22, L. 773/1982
richiamati dalla ricorrente come parte della disciplina applicabile alla Cassa e agli obblighi contributivi
Legge delega 537/1993, art. 1, commi 32 e 33
richiamata come fonte del quadro normativo successivo in materia previdenziale
richiamati in relazione alla trasformazione e disciplina degli enti previdenziali privatizzati
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
richiamata come norma del sistema previdenziale di categoria
richiamati come parte del sistema degli enti previdenziali professionali
art. 5 dello Statuto della Cassa
considerato legittimo e idoneo a fondare l'obbligo di iscrizione e le relative condizioni di deroga
la Corte esclude che l'incidenza del mancato adempimento degli oneri di autocertificazione comporti violazione dell'onere della prova, trattandosi di applicazione della disciplina statutaria e regolamentare
Massime di principio
- Per la Cassa di previdenza dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione minima, salvo specifiche deroghe previste dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
- La mera qualità di lavoratore subordinato presso terzi, la natura occasionale dell'attività professionale o la mancata produzione di reddito non escludono automaticamente l'obbligo contributivo verso la Cassa di categoria.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è di per sé incompatibile con gli obblighi verso la previdenza professionale, salvo che la disciplina dell'ente preveda espressamente condizioni di esonero e queste risultino integrate.
- Quando lo statuto e le delibere della Cassa subordinano l'esonero a specifiche dichiarazioni o a un determinato inquadramento contrattuale, il giudice deve verificare rigorosamente la sussistenza di tali presupposti prima di escludere l'obbligo contributivo.
- L'applicazione delle regole statutarie e regolamentari della Cassa sulle condizioni di esonero non integra, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c., perché attiene alla disciplina sostanziale del rapporto contributivo.
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