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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20497/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e la relativa partecipazione ad associazione per delinquere: in particolare ZANDA ha dedotto l'inesistenza del sodalizio e l'erronea attribuzione di un ruolo apicale; LA ROCCA ha censurato l'uso e la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore CORDEDDU, la prova del reato-fine relativo al ritiro dell'eroina adulterata, la partecipazione al sodalizio, l'applicazione dell'aggravante dell'associazione armata e il diniego delle attenuanti generiche; ROSSI SABATINI ha denunciatola incompetenza territoriale, la travisamento delle intercettazioni e la carenza probatoria sulla partecipazione al sodalizio e sull'aggravante armata; MEREU ha impugnato la validità del decreto di latitanza (vane ricerche) e ha lamentato lesione dei diritti di difesa per l'impossibilità di partecipare al contraddittorio sulle dichiarazioni del CORDEDDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da ZANDA, LA ROCCA e ROSSI SABATINI, confermando nella sostanza la decisione della Corte d'Appello (che aveva parzialmente modificato la sentenza di primo grado: assoluzione parziale di LA ROCCA per il capo 2.1, riduzione dell'aumento per continuazione per ROSSI SABATINI, conferma nel resto). Quanto al ricorso di MEREU, la Cassazione lo ha invece accolto: il decreto di latitanza era viziato per insufficienza delle ricerche (omessa verifica della residenza di Olbia, fondamento congetturale sulle dichiarazioni della madre, incompatibilità dell'uso dei documenti personali con la condotta da latitante), con conseguente annullamento senza rinvio, limitatamente alla sua posizione, della sentenza impugnata e di quella di primo grado, e trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari (Ufficio G.i.p.) per il prosieguo. Per gli altri tre ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    menzionato con il comma 6 per aggravanti

    norma base per i reati di traffico di stupefacenti; il comma 6 è stato richiamato come aggravante applicata a talune posizioni degli imputati

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    menzionato il comma 4 come aggravante

    articolo riguardante le circostanze aggravanti e attenuanti specifiche per i reati di cui al testo unico; il comma 4 è stato ritenuto applicabile in relazione alla disponibilità di armi/esplosivi nell'ambito dell'associazione

  • codice di procedura penale, art. 192, comma terzo

    art. 192 comma terzo c.p.p.

    richiama il principio secondo cui le dichiarazioni di chiamanti in correità che non costituiscono prova principale possono richiedere una verifica meno rigorosa quando fungono da integrazione di altri elementi probatori; la Corte ha applicato questo criterio per valutare le dichiarazioni del collaboratore CORDEDDU in connessione con riscontri captativi e materiali

  • codice di procedura penale, art. 295

    art. 295 c.p.p. (ricerche per la dichiarazione di latitanza)

    le ricerche previste devono essere esaurienti e idonee a consentire la valutazione dell'impossibilità di esecuzione della misura e della volontarietà di sottrarsi alla cattura; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie le ricerche non sono state adeguate rispetto alle informazioni disponibili (residenza di Olbia)

  • codice di procedura penale, art. 159

    art. 159 c.p.p. citato nel testo come riferimento ai luoghi da perquisire

    richiama i luoghi indicati dalla norma come pertinenti per l'emissione del decreto di irreperibilità/latitanza; la Corte ha ricordato che non è necessario ricerche in tutti i luoghi ma quelle svolte devono avere una base fattuale adeguata

  • codice penale, art. 133

    art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)

    principio secondo cui il giudice può considerare, tra i vari elementi indicati, quello ritenuto predominante per concedere o negare le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego alla luce della gravità dei fatti, della reiterazione e dei precedenti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori/compagni di reato non vengono automaticamente escluse: se fungono da integrazione di un quadro probatorio robusto (intercettazioni, servizi, sequestri) la verifica può essere meno rigorosa; tuttavia il giudice deve comunque valorizzare riscontri esterni ove necessari
  • In sede di Cassazione le censure che mirano principalmente a una rivalutazione delle prove di fatto, all'apprezzamento della attendibilità delle intercettazioni o alla diversa valutazione della persuasività delle prove sono, di regola, inammissibili salvo manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Per dichiarare la latitanza è necessario che le ricerche previste dalla legge siano effettivamente esaustive e fondate su elementi fattuali concreti: omissioni verso residenze note o mancanza di verifiche semplici possono determinare la nullità del decreto di latitanza
  • La competenza territoriale per associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti si può determinare in base al luogo di programmazione e manifestazione operativa dell'associazione (sede operativa o mercato di destinazione), anche se forniture o partecipanti hanno sedi in regioni diverse
  • L'aggravante dell'associazione armata può essere applicata anche ai singoli partecipanti se emerge la loro consapevolezza della disponibilità di armi nell'ambito del sodalizio; prove indirette (colloqui, possesso di armi sequestrate, dichiarazioni) possono essere valorizzate se coerenti e riscontrate
  • Sul piano processuale, per ottenere l'annullamento per motivi di prova occorre indicare vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o travisamento delle fonti probatorie; censure meramente alternative o generiche sono dichiarate inammissibili

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