Cassazione Civile, Ordinanza n. 13113/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda alcuni immobili siti in Velletri, occupati dai danti causa dei ricorrenti sin dal 1946, per i quali gli attori avevano chiesto l’accertamento dell’usucapione. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che gli immobili appartenessero al patrimonio indisponibile dello Stato, poi trasferito gratuitamente all’ente resistente, e che fossero quindi inusucapibili perché costruiti a totale carico dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 261 del 1947 e destinati ex lege a soddisfare esigenze abitative pubbliche. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte territoriale valorizzato prove e fatti non ritualmente acquisiti e non contestati, in particolare la costruzione degli immobili con fondi di legge speciale; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa valorizzazione dei fatti non contestati e delle prove ritualmente acquisite, assumendo che la circostanza della costruzione ex d.lgs. n. 261 del 1947 non fosse provata; 3) violazione degli artt. 823, 826, 828, 829 e 830 c.c. per avere ritenuto la demanialità o comunque l’inusucapibilità dei beni nonostante l’asserita mancanza di destinazione a uso pubblico e di una valida manifestazione di volontà dell’ente pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché la corte d’appello aveva correttamente applicato i principi sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile: quando la destinazione al pubblico servizio è impressa direttamente dalla legge, non è necessario un ulteriore atto amministrativo, essendo sufficiente la costruzione del bene in base alla norma speciale e la sua destinazione legale allo scopo pubblico. La precedente occupazione degli immobili dal 1946 non esclude tale destinazione, né incide sulla qualificazione del bene come indisponibile e quindi inusucapibile. È stata inoltre ritenuta legittima la valorizzazione del contratto di trasferimento del 2005 e delle allegazioni difensive dell’ente, che richiamavano espressamente la costruzione degli alloggi a totale carico dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 261 del 1947. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, alla rifusione di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura non è accolta perché il giudice d’appello ha fondato la decisione su fatti e documenti ritualmente introdotti nel processo e non su elementi estranei al contraddittorio.
Sono i parametri evocati per denunciare rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 823, 826, 828, 829 e 830 c.c.
Richiamati per contestare la qualificazione dei beni come appartenenti al patrimonio indisponibile e la loro inusucapibilità; la Corte conferma invece la correttezza della qualificazione data dalla sentenza impugnata.
d.lgs. n. 261 del 1947
Il decreto è valorizzato come fonte della destinazione ex lege degli alloggi a finalità di interesse pubblico e della loro costruzione a totale carico dello Stato.
art. 53 della legge n. 27 del 2006
È richiamato nel controricorso come domanda di regolarizzazione all’assegnazione, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.
commi 1, 2 e ultimo comma
La definizione accelerata non impedisce la partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta al collegio giudicante; inoltre, se la decisione conferma la proposta, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste.
La conferma della proposta di definizione anticipata comporta la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
È disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.l. 10 aprile 1947, n. 261
È indicato come base normativa della costruzione/ricostruzione degli alloggi per assicurare l’alloggio dei senza tetto per causa di guerra.
Massime di principio
- I beni che la legge destina a un pubblico servizio o a un’esigenza pubblica e che sono costruiti in attuazione di quella previsione rientrano nel patrimonio indisponibile senza bisogno di un autonomo atto amministrativo di destinazione, quando la destinazione sia già impressa ex lege.
- Per i beni del patrimonio indisponibile la cui destinazione deriva direttamente dalla legge, la declassificazione richiede un atto di pari rango; in mancanza, il bene resta sottratto all’usucapione.
- La mera occupazione di fatto, anche se risalente nel tempo, non neutralizza la destinazione legale del bene a servizio pubblico né consente di maturare l’usucapione contro il regime di indisponibilità.
- Ai fini della decisione, il giudice può valorizzare documenti contrattuali e allegazioni difensive ritualmente introdotti che attestino la costruzione del bene a carico dello Stato e la sua destinazione a finalità pubbliche.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non è fondata quando la decisione si basa su fatti documentalmente emergenti dagli atti di causa e non su prove irritualmente acquisite.
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