Cassazione Civile, Ordinanza n. 30415/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva convenuto la banca deducendo di avere intrattenuto due rapporti di conto corrente originariamente aperti con un istituto poi confluito nella resistente e di aver subito un saldo debitore che egli riteneva artificiosamente accresciuto da clausole bancarie asseritamente nulle o illegittime, quali capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rinvio agli usi piazza e commissione di massimo scoperto. Sosteneva che tale esposizione non fosse dovuta o comunque fosse stata mal qualificata e che, per effetto della cessione dei rapporti, la banca avesse illegittimamente segnalato la sua posizione alla Centrale Rischi, chiedendo la declaratoria di nullità parziale dei contratti e il risarcimento del danno da segnalazione illegittima anche ai sensi della disciplina privacy. Dopo una sospensione del processo in attesa dell’esito di altro giudizio, il Tribunale aveva rigettato le questioni contrattuali già coperte da giudicato e aveva accolto la domanda risarcitoria. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la segnalazione: al momento della stessa era vigente la disciplina della Banca d’Italia che non distingueva ancora, nei termini poi introdotti, tra esposizioni 'in sofferenza' e 'in contestazione'; inoltre il giudicato richiamato non dimostrava l’inesistenza del credito della banca, ma solo l’impossibilità, in quel giudizio, di provarne l’esatto ammontare per carenza documentale, con espressa salvezza della possibilità per la banca di far valere una nuova pretesa se avesse assolto all’onere probatorio. Con i cinque motivi di ricorso, il correntista ha denunciato: violazioni delle norme bancarie, civilistiche e processuali; errata lettura del giudicato esterno; confusione tra insussistenza del debito e mancata prova del suo esatto importo; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente o perplessa; illegittimità della segnalazione perché effettuata senza un previo accertamento giudiziale del debito e divenuta illegittima, quantomeno, dopo il formarsi del giudicato che avrebbe escluso la posizione debitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero correlati e, nel complesso, inammissibili perché diretti sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito e una lettura alternativa della sentenza di primo grado e del giudicato esterno, senza evidenziare reali anomalie motivazionali o violazioni di legge rilevanti in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell’anomalia costituzionalmente rilevante, non essendo ammessa la critica alla mera sufficienza della motivazione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell’inammissibilità dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne svolga un’autonoma interpretazione nel merito
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 120, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
delibera CICR 29 marzo 1994
richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sui rapporti bancari
circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia
la Corte d’appello ha osservato che al tempo della segnalazione era vigente tale circolare, che non distingueva ancora tra esposizioni 'in sofferenza' e 'in contestazione' nei termini poi introdotti
richiamato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria per trattamento illecito/segregazione dei dati
richiamato dal ricorrente e utilizzato nelle censure sulla correttezza nell’esecuzione del rapporto e nella segnalazione
richiamato dal ricorrente e utilizzato nelle censure sulla correttezza e buona fede
richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta risarcitoria
richiamato dal ricorrente, senza specifica applicazione decisoria da parte della Corte
richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno e la preclusione a una diversa ricostruzione del credito
richiamato in tema di giudicato formale e stabilizzazione della decisione
richiamato in relazione all’onere della prova sul credito e sulla posizione debitoria
richiamato nelle censure sulla qualificazione dei rapporti e sulla dinamica del debito
richiamato nelle censure relative ai conti correnti e ai rapporti di dare-avere
richiamato nelle censure sui conti correnti e sulle aperture di credito
richiamato nel quarto motivo, senza autonoma disamina decisoria
richiamato nel quarto motivo in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza di anomalie motivazionali
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro di impugnazione; la Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è oggi limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti e che non è consentita una rivalutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come norma di modifica del regime dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa lettura degli atti di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Quando una decisione di merito interpreta il giudicato esterno come accertamento della mancata prova del credito e non della sua inesistenza, tale lettura non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a sostituirle una diversa ricostruzione del contenuto della precedente sentenza.
- La legittimità della segnalazione in Centrale Rischi va valutata anche in relazione alla disciplina vigente al momento della segnalazione stessa; non può pretendersi l’applicazione retroattiva di classificazioni o distinzioni introdotte successivamente.
- La censura sulla segnalazione bancaria non può fondarsi sulla sola contestazione dell’entità del debito quando dagli atti di merito emerga comunque un’esposizione passiva, ancorché non quantificata in modo definitivo nel precedente giudizio.
- Se il precedente giudicato ha accertato solo l’impossibilità di determinare con precisione il saldo per carenza di prova documentale, ciò non equivale necessariamente a una declaratoria di inesistenza del rapporto debitorio e può lasciare spazio a successive azioni del creditore ove assolva all’onere della prova.
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