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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16145/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni doganali emesso per operazioni di importazione di merci nelle quali la dichiarante, per conto della società committente, non aveva incluso nel valore in dogana l'importo delle royalties dovute in forza di contratti di licenza relativi ai marchi apposti sui prodotti. La società ha impugnato l'atto e il giudice tributario di primo grado ha accolto il ricorso; in appello entrambe le parti hanno impugnato, ma la commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli, ritenendo non computabili le royalties nel valore doganale perché mancavano le condizioni normative e vi era solo un controllo di qualità, non un controllo gestionale o produttivo tale da rendere le royalties condizione della vendita. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR non aveva esaminato i contratti rilevanti e aveva motivato in modo stereotipato; il secondo denunciava falsa applicazione delle norme doganali comunitarie e dei canoni ermeneutici contrattuali, assumendo che le clausole di licenza dimostravano un controllo effettivo del licenziante sulla produzione e che il pagamento delle royalties costituiva condizione della vendita, con conseguente loro inclusione nel valore in dogana.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza di merito contenesse una motivazione sufficiente e intelligibile e che non vi fosse nullità per motivazione apparente né violazione dell'art. 112 c.p.c. sul punto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non ha correttamente applicato i principi in materia di inclusione delle royalties nel valore in dogana, perché ha valorizzato solo il controllo di qualità senza verificare adeguatamente se dalle clausole contrattuali emergesse un potere di orientamento del licenziante sulla produzione idoneo a rendere il pagamento delle royalties condizione della vendita. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, sufficiente a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se la motivazione manca o è solo apparente, cioè non rende percepibile il fondamento logico della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiama l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie, integrato dai principi sulla motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione nel caso concreto sul primo motivo.

  • art. 29 Regolamento (CEE) n. 2913/92

    il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo rettifiche previste dalla normativa.

  • art. 32 Regolamento (CEE) n. 2913/92

    al prezzo di transazione vanno aggiunti, tra gli altri, i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci, se il compratore è tenuto a pagarli come condizione della vendita e se non sono già inclusi nel prezzo.

  • art. 157 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    definisce i corrispettivi e diritti di licenza e precisa che essi si aggiungono al prezzo solo se riferiti alle merci oggetto di valutazione e costituenti condizione della vendita.

  • art. 159 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    per i marchi commerciali i diritti di licenza si aggiungono al valore in dogana solo in presenza delle condizioni previste dalla norma, tra cui la non libertà dell'acquirente di ottenere le merci da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    il pagamento delle royalties costituisce condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

  • art. 143, par. 1, lett. e), Regolamento (CEE) n. 2454/93

    la nozione di controllo può essere rilevante ai fini doganali in senso ampio, anche di fatto, come potere di costrizione o di orientamento.

  • art. 70 Regolamento (UE) n. 952/2013

    nel nuovo codice doganale il valore di transazione resta la regola generale e include tutti i pagamenti effettuati come condizione della vendita.

  • art. 71 Regolamento (UE) n. 952/2013

    riproduce la regola di inclusione dei corrispettivi e diritti di licenza nel valore di transazione quando dovuti come condizione della vendita.

  • art. 136 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    precisa le ipotesi in cui i corrispettivi e diritti di licenza si considerano pagati come condizione della vendita, anche in assenza di un collegamento diretto tra venditore e licenziante.

  • art. 127 Regolamento (UE) 2015/2447

    la nozione di controllo è ampia e ricomprende la possibilità di imporre orientamenti di diritto o di fatto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    sono richiamati per sostenere che l'interpretazione delle clausole di licenza avrebbe dovuto condurre a qualificare il controllo come non meramente qualitativo ma produttivo/gestionale.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera insoddisfazione sulla valutazione delle prove o sulla completezza dell'esame degli atti.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione/falsa applicazione di legge consente di censurare l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella norma astratta, ma non di sollecitare una nuova ricostruzione del fatto riservata al giudice di merito.
  • In materia di valore in dogana, le royalties vanno aggiunte al prezzo di transazione quando siano riferite alle merci importate e costituiscano, anche implicitamente, una condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione della vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa: può emergere dal complesso delle pattuizioni e dal rapporto tra licenziante, venditore e acquirente, anche mediante poteri di controllo o di orientamento sul processo produttivo.
  • Ai fini doganali il concetto di controllo del licenziante va inteso in senso ampio e fattuale; non si esaurisce nel mero controllo di qualità, ma può comprendere poteri che incidano sull'organizzazione della produzione e sulla filiera commerciale.
  • Quando il titolare del marchio esercita poteri idonei a orientare la produzione e a preservare l'immagine commerciale del marchio, il giudice di merito deve verificare se tali poteri integrino un controllo rilevante ai fini dell'inclusione delle royalties nel valore doganale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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