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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01679/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La lite nasce da un'azione negatoria servitutis promossa dalla proprietaria di un fondo, la quale lamentava che i convenuti avessero abusivamente realizzato e utilizzato una strada carrabile sul suo terreno, attraversante anche un terreno di un ente pubblico rimasto contumace. I convenuti si difesero sostenendo, tra l'altro, che l'azione fosse improponibile per la pendenza di un giudizio possessorio relativo allo stesso fondo; in via riconvenzionale chiesero l'accertamento dell'usucapione della servitù e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda principale e assorbite le riconvenzionali; la Corte d'appello riformò, accolse la negatoria servitutis e rigettò le riconvenzionali. In cassazione i soccombenti dedussero: 1) violazione dell'art. 705 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il divieto di cumulo petitorio-possessorio dovesse operare anche perché la resistente non era stata parte del giudizio possessorio, promosso contro il coniuge comproprietario; 2) violazione delle norme sulle preclusioni e sulla prova, lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato un documento asseritamente tardivo o non prodotto; 3) violazione delle norme sulla servitù e sull'usucapione, contestando la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove circa l'esistenza del viottolo e l'asserita denuncia del 1990; 4) violazione delle norme sulla servitù coattiva e sul contraddittorio, assumendo che tutti i proprietari dei fondi necessari al passaggio fossero già in causa; 5) richiesta di spese, formulata come motivo autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. opera in modo soggettivamente limitato e, nel caso concreto, la proprietaria non era parte del precedente giudizio possessorio, sicché non le era preclusa l'azione petitoria. Ha respinto il secondo e il terzo motivo perché diretti, in realtà, a sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità, rilevando inoltre che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né mancante. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che l'asserita integrazione del contraddittorio non era rilevante poiché i soggetti indicati erano stati evocati in giudizio dalla sola attrice per un diverso petitum e i convenuti non avevano proposto domanda nei loro confronti in tema di servitù coattiva. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una censura autonoma, ma solo un auspicio sul regolamento delle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 705 c.p.c.

    Il divieto di cumulo tra giudizio petitorio e giudizio possessorio ha carattere soggettivo e non preclude l'azione petitoria nei confronti di chi non sia stato parte del giudizio possessorio; l'operatività della preclusione va verificata con riguardo alle stesse parti tra le quali si è svolta la lite possessoria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata dalla Corte territoriale.

  • art. 183 c.p.c.

    Le produzioni e le deduzioni richiamate in sede di merito sono state ritenute non decisive e, comunque, non utilmente censurate in cassazione.

  • art. 184 c.p.c.

    Evocato insieme alle norme sulle preclusioni istruttorie, senza che la Corte ravvisasse un vizio decisivo nella sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito; in cassazione non è ammesso un riesame del peso probatorio attribuito agli elementi acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul modo di apprezzare le prove è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta apparente né meramente stilizzata; quindi non vi è vizio denunciabile ai sensi dei canoni sul minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di servitù, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 1051 c.c.

    Norma sulla servitù coattiva di passaggio richiamata per contestare il rigetto della domanda, ma la Corte ha confermato la necessità di un'adeguata domanda e del relativo contraddittorio.

  • art. 1052 c.c.

    Evocato insieme all'art. 1051 c.c. per la servitù coattiva, senza che le doglianze fossero accolte.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione/servitù apparente, ma le censure sono state ritenute meramente fattuali e infondate.

  • art. 1158 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per sostenere l'usucapione della servitù, ma senza esito favorevole per difetto di censura ammissibile sul punto.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per lamentare un vizio di contraddittorio nella domanda di servitù coattiva, ma la Corte ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice dissenso sulla sufficienza o sul merito della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del meccanismo del contributo unificato, oggetto di raddoppio in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il divieto di proporre azioni petitorie in pendenza di un giudizio possessorio ex art. 705 c.p.c. ha carattere soggettivo: la preclusione opera solo tra le stesse parti coinvolte nel giudizio possessorio e non si estende automaticamente a soggetti rimasti estranei.
  • In presenza di più posizioni di possesso o di compossesso riferite a diritti diversi o a quote soggettivamente distinte, la preclusione petitoria va verificata in modo puntuale rispetto ai soggetti effettivamente partecipi del giudizio possessorio.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, poiché l'apprezzamento di attendibilità, concludenza e peso delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è denunciabile il semplice dissenso sulla sufficienza o sulla persuasività della motivazione.
  • La domanda di servitù coattiva richiede una corretta individuazione dei necessari contraddittori e dei soggetti contro i quali la domanda è effettivamente proposta; non basta che i titolari di altri fondi siano presenti in causa per pretese diverse.
  • Un motivo di ricorso deve contenere una censura effettiva e specifica; una mera richiesta di vittoria sulle spese o un auspicio conclusivo non integra un vero motivo di impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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