Cassazione Civile, Ordinanza n. 06244/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per tributi e sanzioni relativi a operazioni di gioco/scommesse svolte nell'anno 2008. La contribuente, un operatore estero del settore betting, aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; la CTR del Lazio aveva poi confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1, commi 64 e 66, l. 220/2010, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; 3) violazione dell'art. 42 DPR 600/1973, perché la CTR avrebbe modificato i presupposti fattuali e giuridici dell'avviso; 4) violazione delle norme sulla formazione del contratto, sostenendo l'assenza del presupposto territoriale del tributo; 5) violazione delle norme sul PVC e sul contraddittorio endoprocedimentale, per la mancata notifica del processo verbale al coobbligato solidale, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; 6) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, per la mancata applicazione della causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa; 7) violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi 1, 2, 3, 4 e 7, ha respinto il quinto motivo e ha accolto soltanto il sesto, affermando che per l'annualità 2008 esisteva un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari privi di concessione, con conseguente applicabilità dell'esimente sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha accolto esclusivamente il sesto motivo di ricorso, ritenendo operante l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 per l'anno d'imposta 2008, poiché fino alla norma di interpretazione autentica del 2010 sussisteva un'incertezza normativa oggettiva sulla soggettività passiva del bookmaker estero che operava in Italia tramite ricevitorie/CTD senza concessione. Tutti gli altri motivi sono stati respinti: la disciplina nazionale è stata ritenuta non discriminatoria e compatibile con il diritto unionale; non è stato disposto alcun nuovo rinvio pregiudiziale; la mancata redazione/notifica del PVC non è stata considerata causa di nullità dell'avviso; il presupposto territoriale dell'imposta è stato riconosciuto in Italia. Il giudizio si è concluso quindi con accoglimento parziale del ricorso e, secondo la logica della decisione, con cassazione limitata al motivo accolto e rinvio sul solo profilo sanzionatorio, nei limiti in cui occorra riesaminare l'applicazione dell'esimente.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
non osta a una disciplina nazionale che assoggetti a imposta sulle scommesse i CTD nel territorio dello Stato e, in solido, gli operatori esteri mandanti, se la disciplina si applica senza discriminazioni in base al luogo di stabilimento.
art. 267 TFUE
non ricorrono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale, poiché la questione è già stata chiarita dalla Corte di giustizia.
la disposizione, come interpretata autenticamente, individua soggetti passivi dell'imposta unica anche in chi gestisce scommesse senza concessione, tramite intermediari operanti in Italia.
art. 1, commi 64 e 66, l. 220/2010
ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, prevedendo l'obbligo per ricevitorie e bookmaker e la relativa solidarietà.
la censura è stata ritenuta infondata; non risulta che la CTR abbia illegittimamente mutato i presupposti dell'avviso.
art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998
richiamata quale base del tributo sulle scommesse; il fatto imponibile è stato ricondotto alla raccolta/gestione delle scommesse sul territorio italiano.
invocati per contestare il presupposto contrattuale/territoriale, ma la censura è stata respinta perché irrilevante rispetto al fatto imponibile fiscale.
art. 24 l. 4/1929
la redazione del processo verbale di constatazione non è condizione necessaria per la validità dell'avviso di accertamento.
il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio operano nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica; nel caso concreto tali attività non risultavano svolte nei confronti del contribuente.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa, ma non è stata ravvisata violazione per la mancata notifica del PVC al coobbligato.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
trova applicazione perché, per l'anno 2008, sussisteva un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia senza concessione.
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
richiamato nel motivo sulla sanzione, ma la decisione si è concentrata sull'esimente dell'art. 6, comma 2.
art. 3 Cost.
invocato per censurare la disciplina; la Corte ha ritenuto non irragionevole l'equiparazione tra bookmaker e ricevitore ai fini tributari.
art. 53 Cost.
la Corte costituzionale è richiamata per aver ravvisato una violazione della capacità contributiva solo per le annualità anteriori al 2011, in cui non era ancora possibile la traslazione del tributo.
art. 136 Cost.
richiamato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.
citato in connessione agli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.
art. 16 d.M. 1 marzo 2006, n. 111
richiamato nel quadro normativo della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014
richiamato nel quadro normativo di settore.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile è la gestione/raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la sola conclusione formale del contratto di scommessa.
- La disciplina nazionale è compatibile con l'art. 56 TFUE quando assoggetta allo stesso tributo tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza distinzioni fondate sul luogo di stabilimento o sulla titolarità della concessione.
- Non sussiste obbligo di ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa è già stata risolta con chiarezza e completezza dalla giurisprudenza unionale pertinente.
- La mancata redazione o notifica del processo verbale di constatazione non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, potendo l'amministrazione fondare l'atto su autonoma valutazione degli elementi acquisiti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/2000 opera nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica; se tali attività non vi sono state, la sua violazione non comporta invalidità dell'atto per il solo mancato rispetto del termine dilatorio.
- In tema di sanzioni tributarie, l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa si applica quando, al tempo del fatto, la norma era oggettivamente suscettibile di più letture ragionevoli e la disciplina interpretativa successiva ha chiarito un quadro prima non univoco.
- Per l'annualità anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, la soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari senza concessione era connotata da obiettiva incertezza normativa, con conseguente non punibilità delle sanzioni.
- La traslazione del tributo sui rapporti tra bookmaker e ricevitore rileva ai fini della capacità contributiva e della tenuta costituzionale della disciplina, ma non incide sulla soggettività passiva una volta chiarita dalla norma interpretativa e dalla giurisprudenza successiva.
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